Usura originaria

In questo caso gli interessi sono usurari già AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE degli stessi ossia al momento in cui HAI SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO!

“Importante”: INDIPENDENTEMENTE dal momento del loro effettivo pagamento!

 CONSEGUENZA:

si applicherà l ‘ art.1815, comma 2, cc  e quindi  NON SARA’ DOVUTO PIU’ ALCUN INTERESSE!!!!!!!!!!!!!!!

Non dovrai pagare più alcun interesse alla banca, dovrai restituire SOLO IL CAPITALE!!

Bella rivincita, non credi?

Usura sopravvenuta

Nel caso di usura sopravvenuta, al momento della stipula del contratto il tasso di interesse applicato non è usurario e due potranno esserne i motivi:

1. perché precedente all’entrata in vigore della legge n. 108/1996

2. perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento

DIVENTERA’ PERO’ USURARIO NEL CORSO DEL RAPPORTO

CONSEGUENZA:

Non si applicherà l’art. 1815, comma 2, c.c., come invece avviene per l’usura

originaria PERO’….

la banca DOVRA’ RIDETERMINARE GLI INTERESSI ENTRO I LIMITI DELLA SOGLIA D’USURA…tutto cio’ che richiederà in eccesso sarà INDEBITO e quindi NON DOVUTO!

E’ importante saper riconoscere la differenza tra usura originaria e usura sopravvenuta perché, come hai visto, diverse saranno le conseguenze!

  • Se è presente usura originaria NON DOVRAI PAGARE PIU’ ALCUN INTERESSE
  • Se è presente usura sopravvenuta potrai RIDETERMINARE I TASSI D’INTERESSE A TUO FAVORE riportandoli entro i limiti consentiti dalla legge.

In entrambi i casi un ottimo risultato.

Approfondisci con la nostra guida sull’usura bancaria.