La percentuale delle famiglie italiane in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nel 2018 ha raggiunto la percentuale del 10%, con una messa all’asta di 245.000 immobili : ogni dieci famiglie almeno una lotta quotidianamente con debiti che non riuscirà mai a pagare. Stiamo parlando di 2 milioni e mezzo di famiglie, 7 milioni di persone.
Gli italiani, da sempre riconosciuti nel mondo come popolo di risparmiatori, oggi sono diventati di fatto un popolo di consumatori sempre più indebitati e in molti casi, che hanno perso la definitiva capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. una vita a rate per i privati nel nome di un’economia domestica che le famiglie del nostro Paese hanno adottato per sostenere anche le spese fisse come le bollette di luce, gas ed altre utenze, per le vacanze, per l’acquisto della casa o dell’auto e per estinguere o rinforzare precedenti finanziamenti, cumulando un indebitamento residuo pro-capite di circa 35mila euro.
Complice la facilità dell’accesso al credito per i privati (basta avere una busta paga e un minimo d’anzianità lavorativa) con l’offerta di centinaia di finanziarie che propongono allettanti soluzioni economiche rateizzabili per poter far fronte alle spese laddove il proprio reddito non arriva, la situazione può sfuggire facilmente di mano creando stati debitori, a volte irreversibili, che inesorabilmente possono condurre ad un sovraindebitamento.
Le maggiori vittime di questo fenomeno, manco a dirsi, sono le fasce più deboli della società :
- Lavoratori ;
- Pensionati ;
- Artigiani ;
- Piccole realtà economiche.
Negli ultimi anni si sono aggiunte anche realtà appartenenti al mondo dell’agricoltura che, complice la crisi, faticano ad onorare i propri debiti.
Con la Legge 3 del 2012 , conosciuta anche come “legge salva suicidi”, viene offerta la possibilità di ridurre i debiti con un abbattimento sostanziale, applicando la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La legge sovraindebitamento, approvata a fine 2012, è una novità rivoluzionaria per tutti i cittadini che, secondo la legislazione italiana, non rientrano nella categoria dei soggetti “fallibili” ossia che non possono fare ricorso alla legge fallimentare, applicabile solo a società commerciali (spa, srl) e sancisce il diritto del debitore di liberarsi dai propri debiti, divenuti ormai insostenibili, creando un piano di ristrutturazione del debito che gli consenta un rientro ridimensionato e rateizzato secondo le sue effettive risorse economiche.
Condicio sine qua non per l’ammissione al piano :
- Situazione di reale sovraindebitamento ;
- Non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti ;
- Non aver subito la revoca o la cessazione degli effetti del piano ;
- Aver fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell’istante.
Obiettivo cardine della Legge sul sovraindebitamento è la grande opportunità di tornare a vivere una vita serena e dignitosa all’interno della società, riqualificando il nome del debitore e restituendogli l’accesso al credito.
Sovraindebitamento: Equitalia e Agenzia delle entrate
E’ importante evidenziare che, in questa nuova procedura, rivolta a soggetti non fallibili, siano stati inclusi i consumatori, persone fisiche, privati cittadini ai quali viene data l’opportunità di ridurre i debiti contratti tra gli altri con :
- Banche ;
- Finanziarie ;
- Fisco ;
- Equitalia.
In caso di sovraindebitamento con Equitalia il debitore può utilizzare sia lo strumento della rottamazione-ter per riduzione e rateizzazione del proprio debito sia il cd. “saldo e stralcio” di buona parte dei debiti fiscali e previdenziali, a patto che l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superi i 20mila Euro.
E’ inoltre possibile l’estinzione dei debiti in forma agevolata, pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
In base al proprio ISEE la quota viene calcolata come segue :
- ISEE fino a 8.500 Euro : 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo
- ISEE da 8.500,01 a 12.500 Euro : 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo
- ISEE da 12.500,01 a 20.000 Euro : 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo
Nel 2014 ha fatto molto clamore l’applicazione della Legge sul sovraindebitamento in merito al debito di una signora nei confronti di Equitalia ; il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 15 settembre 2014, si è espresso a favore della privata cittadina riducendo dell’87% la sua cartella di 80.000, portandola di fatto ad un debito residuo di 11mila euro.
Nelle motivazioni addotte il Giudice ha dichiarato che il debito originario era troppo alto rispetto le capacità di solvenza della signora.
Nel momento in cui la proposta di applicazione della Legge sul sovra indebitamento viene omologata dal Giudice e il piano di rientro viene rispettato oltre a regolarizzare la vostra posizione nei confronti di Equitalia automaticamente anche l’Agenzia delle Entrate potrà rimettere in positivo la vostra posizione.
Crisi da sovraindebitamento 2019
Se vi trovate nella situazione di non poter affrontare i pagamenti, o siete in procinto di subire procedure esecutive come pignoramenti o fermi amministrativi sui vostri beni, se vi rendete conto di non arrivare a fine mese con il vostro reddito a causa dei pagamenti delle rate di mutui o finanziamenti, se avete il timore di rispondere al telefono a causa delle chiamate continue e moleste da parte dei sedicenti operatori del recupero crediti, siete ufficialmente in piena crisi da sovraindebitamento.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell‘Insolvenza, decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 S.O. n. 6, ed entrerà in vigore nell’agosto del 2020, decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in G.U, come previsto dall’art. 389 d.lgs. 14/2019.
Tra le novità addotte alla Legge sul sovraindebitamento con questo decreto è stata introdotta una disciplina innovativa riguardo le procedure famigliari che coinvolgono membri dello steso nucleo (conviventi o gruppo famigliare) in cui si concede la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento nella quale il giudice sarà tenuto ad adottare i provvedimenti idonei per assicurare il coordinamento di procedure collegate nel caso in cui pervengano richieste non contestuali (art. 66).
Anche nella nuova normativa la nozione di consumatore (privato/persona fisica) è finalizzata ad individuare i soggetti che possono proporre un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCI.
A differenza dell’impostazione data dalla Legge n. 3/2012, dove il consumatore è l’unico soggetto che può accedere, a sua scelta, a tutte e tre le procedure di sovraindebitamento, nel Codice della crisi il consumatore può proporre il piano di ristrutturazione di cui agli artt. 67 ss. CCI, ma non può fare una proposta di concordato minore, dal quale è espressamente escluso ad opera dell’art. 74, comma 1, CCI.
Sovraindebitamento, a chi rivolgersi?
A chi rivolgersi per sfruttare la legge sul sovraindebitamento? Il primo passo da fare se ci si trova in crisi da sovraindebitamento è quello di individuare un professionista che vi possa seguire nell’analisi e nella stesura della proposta da presentare in Tribunale, nonché in tutte le fasi successive ; potete affidarvi all’O.C.C. (Organo di Composizione della Crisi) o ad un consulente esterno (Avvocato, Notaio o Commercialista) purchè abilitato.
I primi benefici della Legge, se omologata dal Giudice, sono immediati :
- Sospensione di tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti del soggetto ;
- Sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui.
L’organismo di composizione della crisi (O.C.C.) è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, privato e non, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori appellandosi alla Legge sul sovraindebitamento.
In merito alla figura dell’O.C.C. il Ministero della Giustizia dispone quanto segue :
“Nelle procedure c.d. paraconcorsuali disciplinate dalla Legge 3/2012, e cioè nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.Gli organismi sono previsti dall’art. 15 della legge a cui da attuazione il decreto ministeriale 202 del 2014 istituendo il registro, disciplinando requisiti e modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 1° d.m. 202/2014).”
Il registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e il direttore generale della giustizia civile ne è il responsabile.
Sovraindebitamento: ecco alcune sentenze
Com’è noto le sentenze costituiscono materiale giurisprudenziale e spesso, specialmente in caso di nuove Leggi, possono creare dei veri e propri precedenti modificando l’esito di una procedura.
Riportiamo alcune sentenze importanti della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento , nello specifico sul piano di ristrutturamento dei debiti del consumatore applicato a privati.
-Tribunale Como sez. I, 24/05/2018- Sulla durata della dilazione del piano del consumatore :
“In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l’individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l’ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie. Va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (che, per i mutui, secondo la prassi bancaria, raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle proposte).”
Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012 – rigetto di omologazione :
“Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto Legge n. 3 del 2012″.
Tra le sentenze che hanno avuto maggiore risonanza ricordiamo la prima applicazione, avvenuta a Parma, con la riduzione di un debito da 240mila a 160mila euro e come creditori l’INPS e ben 4 finanziarie ; ciò che ha lasciato sbalorditi, dando al tempo stesso una speranza a chiunque si ritrovi nelle stessa difficile situazione, è il lasso di tempo consentito all’uomo per rientrare del debito : 30 anni.
L’88% della somma, secondo il giudice, dovrà andare all’INPS, essendo questi il principale creditore mentre la rimanenza andrà alle finanziarie che hanno concesso i prestiti per l’acquisto della casa.
5 domande ricorrenti sui Forum sul sovraindebitamento
In tema di sovraindebitamento e sulla Legge 3/2012 in generale, i dubbi e le perplessità si sprecano nei vari Forum a tema, specialmente se il sovraindebitato è un privato e, il più delle volte, non sa che pesci pigliare.
É bene precisare che per ogni singola situazione di sovraindebitameno esiste una strada personale da percorrere e, come in tutte le problematiche, non si può generalizzare dando una soluzione valida per tutti, pertanto, va bene leggere ed informarsi, ma la strada giusta da percorrere potrà indicarvela solo un professionista, dopo aver analizzato accuratamente la vostra situazione personale.
Tuttavia riportiamo alcune risposte alle principali domande ricorrenti che ci vengono sottoposte e che possono soddisfare genericamente più casi, senza creare confusione.
- D) Cosa vuol dire essere sovraindebitato?
- R) Viene definito sovraindebitato colui che ha accumulato una posizione debitoria superiore al patrimonio a sua disposizione.
- D) Cos’è la Legge salva suicidi?
- R) La Legge salva suicidi, o Legge sul sovraindebitamento, nasce come procedura di composizione della crisi per consentire alle famiglie e a piccole imprese non fallibili, in avanzato stato di sofferenza economica (sovraindebitate) la possibilità di liberarsi della posizione debitoria cui vertono, rientrando di quanto dovuto in forma ridotta.
- D) Sono pensionato e non riesco a pagare il debito con una finanziaria, cosa posso fare?
- R) Può rivolgersi ad un Professionista per valutare la sua posizione e determinare la possibilità di avvalersi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come privato al fine di diminuire la rata adattandola al suo livello di solvibilità.
- D) Ho una cartella di Equitalia che non riesco a pagare, il mio stipendio non basta ad arrivare a fine mese. Cosa posso fare?
- R) Può rivolgersi ad un Professionista abilitato al fine di redigere una proposta di dilazione e diminuzione del debito.
- D) Sono perseguitata dal recupero crediti, se mi appello alla Legge sul sovraindebitamento mi lasceranno in pace?
- R) Assolutamente sì. Con l’applicazione della Legge 3/2012 il Giudice ordina l’immediata sospensione di tutte le azioni di recupero del credito intraprese nei confronti del soggetto. Inoltre avrà la possibilità di rimuovere il suo nominativo dalla lista dei cattivi pagatori (CRIF).