Il ruolo dell’Occ (Organismo di composizione della crisi) così come indicato dalla legge 3/2012 lascia una serie di dubbi interpretativi ed in particolare: chi è che deve predisporre il piano e la proposta?  Che organo è l’OCC? Rispetto al debitore é indipendente oppure è (anche) un suo consulente?

Purtroppo capita qualche volta che i consumatori spinti da informazioni imprecise procedano ad attivare da soli le procedure di sovraindebitamento senza essere affiancati da validi professionisti e commettano notevoli errori che possono pregiudicare in maniera definitiva il buon esito della procedura stessa e soprattutto inibire la possibilità di accedervi nuovamente per i successivi 5 anni.

Bisogna ricordare che queste procedure sostituiscono quelle “fallimentari” per i consumatori e le società non fallibili. Ciò presuppone la necessità di affidarsi a professionisti esperti nella materia per evitare di incorrere in rischi ben più costosi della loro parcella.

Funzioni dell’OCC nelle 3 procedure di sovraindebitamento

Ad oggi, in molti tribunali italiani vengono nominati come Occ, commercialisti ed avvocati che hanno i requisiti per svolgere l’attività di curatore fallimentare.

La legge 3/2012 attribuisce una serie di funzioni diverse all’Occ in base ai tre tipi di procedure

Ruolo dell’OCC nell’accordo con i creditori

Nell’ accordo con i creditori, l’Occ:

  • Fornisce ausilio al debitore che intende presentare una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ed eventualmente attesta le condizioni per la falcidia dei creditori prelatizi (art. 7 co.1).
  • Presenta la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente, non oltre 3 giorni dal deposito della stessa presso il tribunale. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (art. 9 co.1).
  • Attesta la fattibilità del piano da depositare unitamente alla proposta (art. 9 co.2).

Ruolo dell’OCC nel piano del consumatore

Nel Piano del consumatore, l’Occ:

  • Fornisce ausilio al consumatore che intende presentare una proposta di piano contenente le previsioni dell’accordo ed eventualmente attesta le condizioni per la falcidia dei creditori prelatizi (art. 7 co. 1-bis e, per rinvio, art. 7 co. 1).
  • Presenta la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente, non oltre 3 giorni dal deposito della stessa presso il tribunale. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (art. 9 co.1).
  • Attesta la fattibilità del piano da depositare unitamente alla proposta (art. 9 co.2).
  • Redige una relazione particolareggiata… da allegare al piano (art. 9 co.3-bis).

Ruolo dell’OCC nella liquidazione del patrimonio

Nella Liquidazione del patrimonio, l’Occ

  • Redige una relazione particolareggiata … da allegare alla domanda di liquidazione (art. 14-ter co. 3).
  • Da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, della richiesta di relazione ed entro 3 giorni dalla richiesta stessa. Disposizioni comuni (sezione terza della legge)
  • assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso (art. 15 co.5).
  • verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano contenente l’accordo con i creditori (art. 15 co.6).
  • esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda della legge (art. 15 co.7).
  • quando il giudice lo dispone, svolge le funzioni di liquidatore nelle procedure di composizione o di liquidazione del patrimonio (art. 15 co.8).

Limiti dell’OCC

E’ capitato che ci contattassero delle persone dicendoci che avevano presentato l’istanza per il piano del consumatore e che attendevano, dopo aver consegnato la documentazione necessaria, che l’Occ predisponesse il piano senza sapere cosa avrebbe mai potuto prevedere l’Occ.

L’Occ ha un ruolo istituzionale e quindi deve considerare sia la situazione del debitore che quella dei creditori in maniera imparziale ed equidistante perseguendo l’obiettivo per il quale viene nominato dal giudice cioè la “composizione della crisi”

Iniziare una procedura senza avere un obiettivo, ma solo per tentativo costituisce un suicidio certo.

Infatti che cosa succede se l’Occ predispone la proposta ma il sovraindebitato si dichiara in disaccordo e non la riconosce conforme alla sua volontà, rifiutandosi di firmarla il piano? Se l’Occ predispone un piano questo deve riflettere la volontà dell’OCC o quella del sovraindebitato? E se il sovraindebitato non la riconosce, che cosa succede? L’OCC deve continuare a formulare proposte fino a che il sovraindebitato non si dichiara d’accordo?

Vediamo di rispondere nel dettaglio a queste domande: chi predispone il piano? L’Occ è indipendente o è un consulente del debitore?

Da una prima lettura della legge si potrebbe pensare che l’attività di predisposizione della proposta di accordo/piano sia demandata al debitore con l’assistenza dell’OCC.

Invece, l’attività di predisposizione della proposta deve essere necessariamente demandata al debitore con l’assistenza dei suoi professionisti.

L’OCC non ha l’obbligo di predisporre la proposta.  Non è neanche opportuno che la predisponga per vari motivi:

  1. il primo è che ci sono scelte che solo il sovraindebitato può e deve fare: se consumatore in teoria potrebbe accedere ad esempio a tutte e tre le procedure (piano, accordo o liquidazione). Potrebbe essere quindi una questione di opportunità (anche in relazione alla meritevolezza, modalità di liquidazione dei beni, interventi o meno di terzi, ecc.). Questo nodo può essere sciolto solo dal sovraindebitato in quanto la proposta deve rappresentare la volontà del debitore e non quella dell’OCC.
  2. il secondo motivo è che nella legge non vi è un obbligo esplicito per l’OCC di predisporre il piano/accordo.

L’OCC svolge un ruolo di assistenza e supporto fattivo a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, debitore in primis ma anche ai creditori, compiendo qualunque attività possa rivelarsi utile per il raggiungimento di un esito positivo.

L’ elaborazione della proposta dovrà necessariamente scaturire dalla interlocuzione tra il debitore, i suoi consulenti e l’organismo poiché la mancata condivisione potrebbe inficiare l’attestazione di fattibilità.

Conclusione

Consiglio vivamente di farsi assistere da persone esperte al fine di valutare se la procedura di sovraindebitamento fa al caso tuo.

Bisogna in primis valutare se ci sono i presupposti ed a quale procedura bisogna aderire.

Bisogna preparare tutta la documentazione necessaria in maniera accurata e predisporre il piano in maniera puntuale.

Senza l’assistenza di un professionista sconsiglio vivamente di ricorrere a queste procedure.