Il sovraindebitamento familiare è uno stato di crisi o di insolvenza che non può essere soggetto, in caso di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa oppure a tutte le procedure liquidatorie enunciate nell’ordinamento giuridico. Il sovraindebitamento familiare è disciplinato dal Codice della crisi di Impresa e nell’Insolvenza (CCI).
L’Italia vive attualmente in uno stato di profonda crisi economica e finanziaria, ulteriormente accentuato dall’emergenza pandemica terminata da circa un mese, che è durata più di due anni e ha causato problemi sociali non di poco conto.
Di conseguenza, molti cittadini italiani si sono ritrovati sopraffatti dai debiti che, nella maggior parte dei casi, sono superiori al reddito che hanno a disposizione. Una sproporzione che ha indotto diverse persone a ricorrere ai prestiti, cessioni del quinto, finanziamenti, ecc.
Procedura familiare nel sovraindebitamento
Introdotte dal CCI, le procedure familiari rientrano nell’ambito soggettivo della stessa famiglia e dei membri che la compongono. Questo perché il sovraindebitamento familiare influenza in modo negativo l’intero nucleo.
Il debitore può, in questo caso, presentare un progetto unico per risolvere tale crisi debitoria, sempre che si presentano le seguenti condizioni:
- la convivenza dei membri della famiglia;
- l’origine comune del sovraindebitamento, come nel caso di una successione ereditaria.
Inoltre, il piano unico viene accettato dal legislatore nel caso in cui siano presenti più richieste da parte dei membri del medesimo nucleo familiare. Il giudice chiamato in causa è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti volti ad assicurare che le procedure collegate siano tra loro coordinate.
Nel caso in cui uno dei debitori non sia consumatore, viene applicato il concordato minore, che è una procedura mediante la quale si procede alla tutela dei creditori, visto che è necessaria la loro approvazione, la quale non è invece prevista nel piano di ristrutturazione.
In altre parole, viene applicato il principio della responsabilità patrimoniale personale, in cui il debitore è chiamato a rispondere personalmente dell’adempimento delle obbligazioni con i beni presenti e futuri.
Con la separazione delle masse si evita di fatto che alcune porzioni patrimoniali appartenenti a uno o più familiari vengano destinati a pagare i debiti di altri membri.
In base all’entità debitoria ascritta a ogni membro della famiglia, vengono ripartiti proporzionalmente i costi della procedura.
Il Sovraindebitamento e la Famiglia
Come visto sopra, il sovraindebitamento familiare ha un effetto deleterio sull’intero nucleo. Oltre alla situazione economica e finanziaria che, di fatto, impedisce di far fronte agli impegni mensili e influenza la normale vita quotidiana, porta all’inevitabile disgregazione dei rapporti tra i membri.
Nel momento in cui i vari Tribunali dovevano affrontare la questione, la Legge 3 del 2012 mise subito in evidenza che la maggior parte delle procedure di sovraindebitamento avevano come oggetto i debiti dall’origine comune.
Se mutui e finanziamenti erano i casi più frequenti, capitava anche che un membro della famiglia faceva da garante a un altro membro nei confronti di un debito contratto.
I casi sopra menzionati non potevano quindi risolversi se uno dei membri faceva ricorso alle procedure di sovraindebitamento, poiché l’ottenimento dell’esdebitazione non liberava dal debito gli altri membri familiari. Quindi, niente “nuova vita” per l’intera famiglia.
L’introduzione della Procedura Familiare nella Legge n. 3 del 2012
Ad intervenire a favore della famiglia e del relativo indebitamento è il Decreto Ristori, che ha introdotto nella Legge 3 del 2012 delle norme specifiche.
All’interno della suddetta legge è stato introdotto l’art. 7 bis, in cui viene specificato che i membri della stessa famiglia possono avviare una procedura unica ad appannaggio di tutti i membri conviventi o nei casi in cui venga accertata l’origine del sovraindebitamento familiare.
La novità sostanziale riguarda l’allargamento del concetto di “Famiglia”. Oltre al coniuge e ai figli, sono considerati altri membri familiari i genitori, i nonni, i nipoti, i fratelli e gli zii fino al quarto grado di parentela, mentre come affini quelli entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati). Inoltre, rientrano anche le unioni civili e i conviventi di fatto.
Ovviamente, il legislatore ha distinto i patrimoni di ognuno dei membri, onde evitare che quello di uno dei familiari andasse a soddisfare i debiti di altri membri, ledendo in questo modo i diritti dei creditori.
I vantaggi derivanti dalla introduzione della Procedura Familiare
L’introduzione della nuova Procedura familiare ha prodotto degli indubbi vantaggi, tra cui quello inerente ai costi e alla tempistica, notevolmente ridotti grazie alla domanda unica che va depositata. Inoltre, il Gestore della Crisi redigerà soltanto una relazione da allegare al ricorso al Tribunale.
Inoltre, la situazione di indebitamento esaminata e valutata congiuntamente offrirà all’interno nucleo familiare una soluzione più adatta per ripartire realmente e concretamente.