La segnalazione alla centrale rischi è una forma di tutela, che la banca o qualsivoglia altra società finanziaria attua nei confronti dei cattivi pagatori, in poche parole: se salti il pagamento di alcune rate del mutuo, se emetti assegni scoperti o hai sforato il limite del fido concessoti dalla banca, il tuo nome finisce nell’archivio dei soggetti a rischio. Tale segnalazione farà in modo che non ti venga più erogato alcun tipo di prestito, fino a quando non avrai saldato quello precedente e, ovviamente, il tuo nome sarà stato cancellato.
Questo però, non vuole dire che un ritardo nel pagamento porti necessariamente ad entrare nell’archivio dei cattivi pagatori. Affinché la segnalazione alla centrale rischi sia giustificata, deve avvenire di fronte ad una grande e non transitoria difficoltà finanziaria, accertata tramite una valutazione da parte della banca, che provi l’impossibilità del debitore a risarcirla.
Non di rado però, capita che il meccanismo della segnalazione venga utilizzato dall’ente creditore al fine di “spaventare” il cliente, ottenendo così il saldo del debito in breve tempo. Ovviamente tale atteggiamento è illegale, e questo, rende la segnalazione di per se illegittima.
L’iscrizione nella centrale rischi, come accennato in apertura d’articolo viene gestita dalla Banca D’italia, e per essere segnalati in CR è necessario che vi siano 2 presupposti fondamentali che la banca che vuole segnalare il credito a sofferenza deve verificare:
1. Consistenza finanziaria e patrimoniale
2. Il credito vantato dalla banca deve essere CERTO, LIQUIDO ed ESIGIBILE
Segnalazione alla centrale rischi, le anomalie che portano all’illegittimità
A rendere chiara la situazione è stato il Tribunale di Milano, che nella sentenza del 12.03.2015, ha elencato le anomalie che portano la segnalazione alla centrale rischi ad essere considerata illegittima, ossia:
1. Quando avviene trascorso diverso tempo dall’istituzione della mora
2. Quando viene effettuata in presenza di tentativi di mediazione e conciliazione da parte del cliente
3. Quando il cliente dopo la nascita della sua situazione di mora presso l’ente, ma prima che questo effettui la segnalazione, abbia ricevuto da un altro ente un ingente finanziamento.
Prima che possa essere individuato il sussistere di solo uno di questi tre punti però, potrebbe trascorrere un bel po’ di tempo e il cliente, dovrà comunque fare i conti con una serie di conseguenze, come la revoca di affidamenti già concessi, o l’impossibilità di poter usufruire di altre, che possono rovinare un imprenditore.
Per questo, la legge da la possibilità ai soggetti illegittimamente segnalati alla centrale rischi, di ricorrere alla tutela d’urgenza in tribunale, dando il via ad un procedimento cautelare di tipo sommario per poi, successivamente, chiedere anche un risarcimento danni.
Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi, come richiedere il risarcimento dei danni
Dopo aver trattato come e quando la segnalazione alla Centrale Rischi può essere considerata illegittima, è bene aprire una parentesi su quali sono le armi che un soggetto ha a sua disposizione, per far valere i propri diritti di “persona lesa”.
In seguito all’inserimento di un nome all’interno degli archivi, si avviano una serie di meccanismi in grado di rovinare l’attività presente e futura di un imprenditore come, per esempio, l’impossibilità di accedere a qualsivoglia forma di prestito.
Se le conseguenze dell’iter di cancellazione del nome dalla Crif possono pesare sugli affari di un imprenditore segnalato con giusta causa, e quindi preparato ad affrontare il tutto, pensate a cosa possa succedere invece, ad uno che di punto in bianco si veda negare un prestito o una carta di credito a causa di una segnalazione illegittima, o addirittura dovuta ad una truffa come il furto d’identità. Le conseguenze sarebbero devastanti, per non parlare delle eventuali ripercussioni che tutto questo potrebbe avere sulla psiche di una persona, che si ritrova ad osservare il lavoro di una vita andare alle ortiche.
Per questo, eccovi alcune informazioni utili ad evitare che succeda.
Segnalazione alla centrale rischi, la storia
Le centrali rischi attive prima dell’anno 2005, raccoglievano i dati riguardanti la situazione debitoria di un cliente, suddivise per informazioni “buone”, ossia i pagamenti puntuali, e “cattive”, eventuali ritardi ed altri problemi nei pagamenti.
Tale organizzazione ha creato non pochi problemi nella gestione delle politiche di controllo dei rischi, rendendo necessaria l’introduzione di regole uniformi, entrate in vigore il 1° gennaio 2005, con il codice deontologico per i sistemi di informazioni creditizie, che ha permesso alla legge, grazie ad una migliore gestione delle informazioni, di poter intervenire nei casi di illegittima o errata segnalazione divenuti molto più chiari, accordando anche dei risarcimenti per danni.
Segnalazione illegittima alla centrale rischi e risarcimento danni
Prima d’entrare nel vivo del discorso è bene sottolineare che: la Banca d’Italia ha messo in circolazione delle istruzioni ben precise, contenenti i dati da comunicare e le caratteristiche che un soggetto ed una situazione devono possedere, per poter effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi. Solo e soltanto nei casi in cui, la segnalazione effettuata non rispetti i criteri elencati è possibile parlare d’illegittimità, e quindi avviare un contenzioso.
Una volta individuata l’anomalia, anche grazie all’aiuto di uno specialista, e presentato il caso ad un giudice, toccherà a questo accertare la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario in questione, fissando poi l’entità del risarcimento di due diversi danni:
1. Danno morale: la segnalazione porta il soggetto ad essere etichettato come “ cattivo pagatore” violando, in caso di illegittimità, i diritti soggettivi riconosciuti dalla Carta Costituzionale.
2. Danno patrimoniale: due delle conseguenze dirette della segnalazione alla centrale rischi come cattivo pagatore sono la richiesta di rientro immediato di tutte le posizioni di credito. da parte di tutte le banche con cui il soggetto in questione ha rapporti in vigore, e il rifiuto di richieste di finanziamento ex novo. Tale perdita di potere economico costituisce l’entità del danno patrimoniale.
I giudici saranno quindi chiamati a risarcire tali danni, tenendo presenti tre criteri.
1. La gravità della colpa della banca o ente finanziario in questione
2. La durata della segnalazione
3. L’ammontare del debito segnalato
Ricordiamo che chi è stato segnalato alla Crif ha il diritto di richiedere la rettifica di eventuali errori o inesattezze: come nel caso di furto d’identità, frode o insussistenza della morosità segnalata. In questi casi la rettifica, che rappresenta un metodo alternativo all’apertura di un contenzioso, deve essere presentata sia alla banca in questione che alla Crif stessa.