Il pignoramento è un atto esecutivo che segna l’inizio dell’espropriazione forzata nei confronti di un debitore insolvente. Attraverso questa procedura, un ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di non disporre più dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto finalizzati a soddisfare il credito vantato dal creditore pignorante.

Quindi, il pignoramento è l’atto reso esecutivo dall’espropriazione forzata su istanza del creditore, messo in atto al fine di vincolare i beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore. Il pignoramento è un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni, ma non il loro utilizzo: il debitore può continuare a usufruire dei beni pignorati, purché eviti comportamenti che ne portino alla sottrazione, alla distruzione o al deterioramento.

Tale procedura, non è attuabile per l’espropriazione forzata di beni in cui insiste un’ipoteca o un pegno. In quest’ultimo caso, infatti, l’ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell’atto di pignoramento.

Il processo di pignoramento inizia con la notifica di un atto di precetto, che concede al debitore un termine per adempiere al pagamento. Se il pagamento non avviene entro i termini stabiliti, il creditore può procedere con l’atto di pignoramento. I beni pignorabili possono essere mobili, immobili o crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.

La funzione del pignoramento e i presupposti

Si tratta di un vincolo giuridico relativo al valore di scambio dei beni ma non al loro utilizzo in quanto il debitore potrà usufruire dei beni pignorati  purchè eviti comportamenti che ne portino alla sottrazione, la distruzione o il deterioramento. Il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un titolo esecutivo.

Per far si che esistano i presupposti per l’esistenza di un atto di pignoramento, c’è bisogno che vi siano un titolo esecutivo (ad esempio cambiale o protesto) oppure un precetto.

Dopo la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto da parte del creditore, al debitore viene notificato l’atto di pignoramento dall’Ufficiale giudiziario, il quale riporta l’intimazione al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito, così come descritto nell’Art. 492 c.p.c. al comma 1. 

Gli effetti del pignoramento

Gli effetti del pignoramento sono:

  • L’impossibilità per altri creditori di disporre delle cose pignorate
  • L’impossibilità dell’alienazione dei beni pignorati da parte del debitore

Infatti, gli effetti della pignoramento sono che i beni pignorati al debitore, restano di proprietà e in possesso di quest’ultimo, con la differenza che il debitore non potrà sottrarli al soddisfacimento delle pretese creditorie. In pratica, un bene soggetto a pignoramento, non può essere alienato pena nullità dell’atto.

Il pignoramento perde la propria efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non vengono chieste l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Questa regola è stabilita dall’art. 497 c.p.c. e serve a garantire che le procedure esecutive non restino in sospeso per periodi eccessivi.

Tipologie di pignoramento

Il pignoramento può riguardare diverse categorie di beni, ciascuna con regole e limiti specifici:

Pignoramento mobiliare e immobiliare

Il pignoramento immobiliare riguarda beni immobili come case o terreni. Quando si parla di pignoramento immobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata sulla casa e si tratta di una procedura molto complessa e dispendiosa che non sempre produce risultati positivi per il creditore, in quanto una buona difesa legale può condurre il debitore al mantenimento del proprio bene.

Il pignoramento mobiliare riguarda beni mobili, come automobili, mobili o gioielli. Quando si parla di pignoramento mobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata su oggetti e beni mobili come ad esempio arredamento, quadri, tappeti, auto, gioielli.

Tra le tre forme di pignoramento previste dalla Legge, quella mobiliare è la meno diffusa, in quanto offre meno garanzie rispetto le altre due (immobiliare e presso terzi) ; in parole povere oggi è difficile trovare arredi di valore in una casa e, a meno che non si tratti di personaggi di un certo livello o di ceto sociale alto nelle cui abitazioni il creditore è certo di trovare beni di alto valore come quadri, tappeti e argenteria, si cerca di optare per altre vie.

Pignoramento presso terzi

Coinvolge beni del debitore che sono nelle mani di terzi, come stipendi o conti correnti bancari. Quando si parla di pignoramento presso terzi, si fa riferimento all’esecuzione su crediti del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure di pignoramento previste dalla Legge e disciplinate dall’Art.543 c.p.c. e prevede l’aggressione ai beni che non sono direttamente in possesso del debitore. L’esecuzione sui crediti del debitore può avvenire presso qualunque fonte il debitore vanti dei crediti presenti o futuri. Di conseguenza, è possibile pignorare conto terzi diverse fonti, tra le più comuni forme di pignoramento verso terzi troviamo:

  • Pignoramento dello stipendio o della pensione
  • Pignoramento del conto corrente.

Ognuna di queste tipologie prevede un iter ben preciso, che culmina nell’eventuale vendita forzata del bene pignorato per soddisfare il credito vantato dal creditore.

Quali beni possono essere pignorati?

I beni soggetti a pignoramento sono tutti quelli che rientrano nel patrimonio del debitore, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Tra i beni pignorabili rientrano:

  • Immobili: case, appartamenti, terreni e fabbricati commerciali.
  • Beni mobili: veicoli, arredi, elettrodomestici, gioielli e oggetti di valore.
  • Crediti e disponibilità finanziarie: conti correnti, stipendi, pensioni (entro i limiti stabiliti dalla legge).
  • Azioni e partecipazioni societarie: quote di società e titoli finanziari posseduti dal debitore.

Alcuni beni, tuttavia, sono impignorabili o parzialmente pignorabili. Ad esempio, gli stipendi possono essere pignorati solo fino a un massimo di un quinto del loro importo netto, mentre i beni essenziali per la vita quotidiana del debitore e della sua famiglia sono considerati non pignorabili.

Beni non pignorabili

Secondo la normativa vigente, alcuni beni sono esclusi dalla procedura esecutiva:

  • Beni di prima necessità: letti, tavoli, sedie, elettrodomestici essenziali e abbigliamento.
  • Strumenti di lavoro: beni indispensabili per l’esercizio della professione del debitore (pignorabili solo in parte).
  • Indennità di sostentamento: assegni di mantenimento, sussidi per malattia, maternità e invalidità.
  • Unico immobile di residenza (se privo di ipoteca e non di lusso) nei confronti di crediti fiscali.

Beni Assolutamente Impignorabili

Sono impignorabili tutti i beni necessari alla vita del debitore e della sua famiglia (come i letti, la cucina, il frigorifero, le scorte alimentari per un mese); la fede nuziale; le cose che hanno per il debitore un particolare valore religioso.

La legge vieta infatti di pignorare:

  • Cose sacre
  • Anelli nuziali, vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie necessari per consumare i pasti, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli da cucina, lavatrici, utensili di casa eccetto quelli di valore e prestigio.
  • Commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
  • Armi e tutte le cose detenute per pubblico servizio.
  • Decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia in generale, oltre ai manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione.
  • Gli animali da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore.
  • Gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza per il debitore o per i suoi familiari.

Beni relativamente impignorabili

I beni relativamente impignorabili sono ad esempio gli attrezzi necessari per coltivare un terreno del debitore non sono sempre impignorabili, ma possono essere esclusi dal pignoramento con provvedimento del giudice.

Pignorabili in particolari circostanze di tempo: Art. 516

“I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.”

Procedura di pignoramento

Il pignoramento inizia con un atto giudiziario che viene notificato al debitore e, a seconda della situazione, può coinvolgere anche terzi come banche o datori di lavoro. E culmina se non si interviene, con l’asta dei beni pignorati, il cui ricavato viene utilizzato per estinguere il debito.

Quando il titolo esecutivo è  giudiziale, si fa riferimento a un’azione che consegue un processo, è dunque l’attuazione di una sentenza emessa a seguito di una causa che il creditore ha intrapreso contro il debitore. Oppure senza bisogno che si svolga un processo giudiziale, perchè il creditore è in possesso di documenti che dimostrano in maniera chiara e certa il suo diritto. Il giudice ingiunge al debitore di pagare attraverso un decreto ingiuntivo

Quando il titolo esecutivo è stragiudiziale, ovvero che precede un pignoramento, significa che si forma fuori da un processo giudiziale.  Quando ad esempio il creditore è in possesso di titoli come la cambiale o un’assegno bancario, può utilizzarli come titolo esecutivo.

La procedura di pignoramento segue diverse fasi

Notifica dell’atto di precetto

il creditore ingiunge al debitore di pagare entro un determinato termine. Per far si che il pignoramento non sia nullo, prima che avvenga il creditore dovrà inviare al debitore un titolo esecutivo o un precetto, che attesti il credito e condanni il debitore al pagamento.

Il creditore dovrà notificare al debitore un atto di precetto, ossia l’intimazione a pagare il debito, aggravato da spese e interessi, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, trascorsi i quali si potrà procedere all’avvio del pignoramento che andrà iniziato entro i 90 giorni successivi ; la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto, come previsto dall’Art. 481 del c.p.c.  pena nullità. (approfondimenti esterni Ministero della Giustizia)

Se trascorsi i 90 giorni l’ufficiale giudiziario non darà inizio al pignoramento, andrà notificato un nuovo precetto da parte del creditore e si ricomincerà il conteggio dei giorni. 

Notifica dell’atto di pignoramento

Se il pagamento non avviene, il creditore avvia l’esecuzione forzata con l’intervento dell’ufficiale giudiziario. L’atto di pignoramento viene contestato da un’ufficiale giudiziario, e non dal creditore direttamente come avviene nel precetto. L’ufficiale giudiziario, dopo che chi vanta il credito abbia notificato precetto e titolo esecutivo al debitore, lo predispone indicando i beni da pignorare e il credito vantato, per comunicarlo in un tempo legale limite di 90 giorni. Nell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario oltre ad indicare valore e bene oggetto dell’esecuzione, dovrà indicare al debitore anche la sua impossibilità a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito. E la possibilità di chiedere al giudice la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro di pari valore compreso interessi e costi di esecuzione. In pratica, l’azione di pignoramento potrebbe essere bloccata, versando un quinto del valore totale prima che il giudice disponga la vendita del bene pignorato. Tale possibilità prende il nome di conversione del pignoramento, regolato dall’art. 495 c.p.c..

Pagamento, conversione e riduzione del pignoramento

Il debitore può evitare il pignoramento pagando direttamente l’importo dovuto, comprensivo delle spese. Inoltre, è possibile richiedere la conversione del pignoramento, che consiste nel sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro, pari al debito più le spese di esecuzione. Il giudice può anche disporre la riduzione del pignoramento se il valore dei beni supera di molto l’importo dovuto.

Sequestro dei beni: ricerca telematica e insufficienza

I beni vengono individuati e sottoposti a pignoramento. La legge (art. 492 bis c.p.c.) prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Questo consente all’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati pubbliche e degli enti previdenziali per individuare beni e crediti del debitore che possono essere soggetti a esecuzione. (qui istanza di autorizzazione).

Questo è utilissimo soprattutto quando si palesa l’insufficienza in termini di valore dei beni oggetto dell’esecuzione forzata. In caso di pignoramento di beni mobili o immobili a imprenditori o commercianti, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nominare un commercialista o un avvocato per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili.

Quando i beni pignorati non risultano sufficienti per soddisfare i creditori o quando il processo di liquidazione appare lungo e dispendioso, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. La mancata o falsa dichiarazione può avere conseguenze penali. Questo aspetto è disciplinato dall’art. 492 c.p.c.

Fasi conclusive della procedura

L’iter della procedura di pignoramento prosegue a questo punto con altri due passaggi:

  1. La vendita forzata: i beni pignorati possono essere venduti all’asta per soddisfare il credito.
  2. L’assegnazione del ricavato: le somme ottenute dalla vendita vengono distribuite ai creditori secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge.

Ogni fase è soggetta a regole specifiche e può essere impugnata dal debitore attraverso opposizioni e istanze di sospensione dell’esecuzione.

Tempi e costi del pignoramento

Il pignoramento non ha tempi prestabiliti, in quanto dipende dalla complessità del caso e dalle eventuali opposizioni presentate dal debitore. Tuttavia, in media, una procedura esecutiva immobiliare può durare dai 12 ai 36 mesi.

I costi del pignoramento possono variare in base a diversi fattori:

  • Spese legali: onorari degli avvocati e costi delle procedure giudiziarie.
  • Costi di custodia dei beni: se il bene non viene lasciato in custodia al debitore.
  • Spese per la vendita all’asta: commissioni per la pubblicazione degli annunci e costi notarili.

Questi costi sono generalmente anticipati dal creditore pignorante, ma possono essere recuperati in caso di esito positivo della procedura esecutiva.

Come evitare il pignoramento

Esistono diverse strategie per evitare il pignoramento e tutelare il proprio patrimonio:

  • Rateizzazione del debito: richiedere un piano di rientro per saldare il debito in più tranche.
  • Opposizione all’esecuzione: contestare eventuali irregolarità nella procedura.
  • Esdebitazione: accedere a procedure di saldo e stralcio o al piano del consumatore per ridurre o azzerare il debito.
  • Ricorso a strumenti di protezione patrimoniale: costituzione di un fondo patrimoniale o trasferimento di beni in trust (nei limiti previsti dalla legge).

Il pignoramento è una procedura complessa che può avere conseguenze significative sul patrimonio del debitore. Comprendere il funzionamento del pignoramento, i beni pignorabili e le strategie di difesa può aiutare a gestire al meglio una situazione debitoria.

Per evitare il pignoramento o limitarne gli effetti, è fondamentale agire tempestivamente, valutando tutte le opzioni legali disponibili per proteggere il proprio patrimonio e garantire la sostenibilità economica futura.

Il pignoramento è una procedura legale che permette ai creditori di soddisfare un debito insoluto attraverso la confisca e la vendita di beni del debitore. Pur essendo uno strumento efficace per i creditori, può generare situazioni complesse e stressanti per il debitore.

In questo articolo, esploreremo le varie fasi del pignoramento, le sue implicazioni legali e finanziarie, e offriremo alcune strategie per affrontare al meglio questa delicata circostanza. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e informativo su un processo che può avere ripercussioni significative su entrambe le parti coinvolte.

 

Forma del pignoramento: Art.492 c.p.c. 

Le ultime riforme relative al processo esecutivo, aggiornate al febbraio 2019, hanno apportato modifiche ed integrazioni anche all’atto di pignoramento la cui disciplina generale è dettata dall’Art 492 c.p.c. “forma del pignoramento  il cui testo originale del codice di rito si componeva di soli 2 commi, mentre dopo i numerosi  interventi riformatori avvenuti nel tempo,e a seguito dell’ultima riforma con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n°36 del 12 febbraio 2019, è ora costituito da otto commi, con numerosi  richiami ad altre disposizioni di legge.

Poiché l’Art 492 c.p.c. cita testualmente “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento, è stato ritenuto opportuno e necessario inserire nel primo atto del processo esecutivo nuovi diritti e informazioni a tutela dell’esecutato, al fine di fare maggior trasparenza anche sulle possibilità di costui di porre fine, eventualmente, al procedimento:

  • Avviso dei principali oneri su di lui incombenti ;
  • Avviso sulle più rilevanti  decadenze in cui può incorrere ;
  • Citazione dei principali mezzi a sua disposizione per porre rimedio alla situazione

Al fine di poter produrre gli effetti previsti dagli artt. da 2912 a 2918 c.c. l’atto deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il raggiungimento di tale scopo e funzionali alle strutture dei diversi procedimenti di espropriazione forzata.

Salvo le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignorare consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Su espressa indicazione dell’art. 543, comma 2, c.p.c. l’atto di pignoramento deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c.: 

  •  l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  •  l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 
  •  la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; 

Intervento di altri creditori

Quando intervengono altri creditori nel processo esecutivo, se i beni pignorati risultano insufficienti, il creditore procedente può richiedere che l’ufficiale giudiziario proceda all’esercizio delle facoltà previste dall’art. 499, quarto comma.

“Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.” (fonte Brocardi)

Distinzione tra pignoramento e altre forme di espropriazione (Pegno e Ipoteca)

Il pignoramento è una procedura esecutiva che permette di vincolare i beni del debitore per soddisfare un credito. Tuttavia, non è sempre necessario per l’espropriazione forzata, soprattutto nei casi in cui il bene sia già gravato da un’ipoteca o da un pegno.

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene su cui grava, con un diritto di prelazione sul ricavato della vendita. Il creditore ipotecario può quindi agire direttamente per la vendita del bene senza bisogno di un pignoramento preventivo.

Il pegno, invece, riguarda beni mobili e attribuisce al creditore il diritto di trattenere il bene dato in garanzia fino al pagamento del debito. In questo caso, non è necessaria un’ulteriore procedura esecutiva, poiché il creditore può avviare la vendita o l’assegnazione del bene direttamente dopo la notifica del precetto.

In sintesi, mentre il pignoramento vincola i beni del debitore e ne limita la disponibilità fino alla vendita forzata, il pegno e l’ipoteca garantiscono già il credito, consentendo una più rapida realizzazione dello stesso senza necessità di ulteriori atti esecutivi.

 

Pignoramento domande e risposte

  • Chi può pignorare un bene? Qualunque persona ente o società vanti un credito esigibile.
  • Quando è valido un pignoramento? è valido solo in presenza di titolo esecutivo
  • Prima del pignoramento ci vuole il precetto? si, il creditore deve prima notificare il precetto in cui si intima il debitore a pagare la somma entro 10 giorni.
  • Rischi debitore nullatenente in caso di pignoramento beni? Se non ci sono beni da pignorare non può essere attuato il pignoramento. Il creditore potrà però attendere la sussistenza di beni futuri sui quali rivalersi, fermo restando che non faccia cadere in prescrizione il proprio credito.
  • Quando perde efficacia il pignoramento? perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
  • Quando inizia il pignoramento? La notifica deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto
  • Cosa succede dopo l’atto di pignoramento? Ti sarà quindi ordinato di astenersi da qualunque comportamento diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni espropriati
  • Quando si perfeziona la notifica del pignoramento immobiliare? è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare
  • Quando una casa viene pignorata? Prima casa, ecco quando non può essere pignorata. La legge n. 69 del 2013 prevede che l’unico immobile di proprietà non possa mai essere pignorato quando il titolare del credito è l’Agenzia delle Entrate o Equitalia.
  • Come si fa la trascrizione di un pignoramento immobiliare? Il pignoramento immobiliare si esegue mediante un atto, che viene notificato al debitore per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In tale atto devono essere contenuti gli estremi catastali (comune di ubicazione, foglio, particella, sub, rendita catastale)