Nell’aprile del 1999 viene acceso da un mutuo ipotecario di 200 milioni di lire (103 mila euro).

Nel settembre del 2007 il contraente ha delle difficoltà economiche e interrompe il pagamento delle rate (180 scadenze mensili per 15 anni) e fa scattare il pignoramento da parte della banca della casa.

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C’è però un problema per la banca!!!

Il tasso degli interessi moratori, inizialmente pattuito, è pari all’8,92 per cento (tasso interessi corrispettivi 4,920 più 4 punti) e quindi superiore al tasso soglia dell’epoca fissato nel 7,635 per cento.
Per questo la pattuizione degli interessi moratori deve ritenersi nulla, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto».

Il Tribunale di Padova, con ordinanza depositata il 13 maggio, ha sentenziato che IN CASO DI USURARIETÀ DEI SOLI INTERESSI DI MORA NON SONO DOVUTI INTERESSI NEMMENO QUELLI CORRISPETTIVI.

Questo perché l’art. 1815 comma 2 del Codice Civile stabilisce che “se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

L’esecuzione immobiliare è stata sospesa.

«IL PIGNORAMENTO È ILLEGITTIMO» recita la sentenza «VISTA L’INESISTENZA ORIGINARIA DI UN VALIDO TITOLO ESECUTIVO».