Il tfr, trattamento di fine rapporto, detta anche liquidazione è una parte della retribuzione da lavoro subordinato che viene accantonata ogni mese dall’azienda per essere poi erogata in un’ unica soluzione al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.  

Con ordinanza n. 19708/2018 la cassazione ha stabilito che il TFR può essere sottoposto a pignoramento in quanto rappresenta una liquidità certa che il lavoratore matura in una situazione di continuità lavorativa. Di conseguenza può essere utilizzato per soddisfare i crediti quando si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. 

Esso può, dunque, essere oggetto di pignoramento ma per il creditore esistono limiti e caratteristiche da rispettare. 

Il pignoramento, in gergo tecnico, è l’atto di espropriazione forzata di determinati beni posseduti da un debitore per poter estinguere le proprie pendenze. L’articolo 543 del codice civile stabilisce che il creditore può aggredire anche quei beni che non sono ancora di proprietà dello stesso moroso. Si parla in questi casi di pignoramento presso terzi. Ossia espropriazione forzata di stipendio, pensione e, ovviamente, del TFR. Così come per lo stipendio, anche per il pignoramento del TFR ci sono dei parametri da rispettare. Ovviamente non tutto l’importo può essere oggetto di esecuzione. La parte attaccabile ammonta al 20%, infatti la parte riconosciuta al lavoratore è di un quinto. Questo limite però si applica esclusivamente quando il TFR viene notificato al datore di lavoro che ha accantonato la somma nel corso del rapporto di lavoro. Il discorso cambia totalmente nel caso di pignoramento di conto corrente o fondo pensione. 

Potrebbe esserti utile anche questa lettura: Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto, è possibile?

Pignoramento del tfr: ecco come avviene

Il pignoramento delle quote accumulate di TFR viene realizzata come pignoramento presso terzi e può realizzarsi direttamente presso il datore di lavoro oppure presso l’istituto in cui viene accreditata la somma. In entrambi i casi il creditore procedente deve provvedere alla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Solo trascorso il termine di quest’ultimo sarà possibile notificare l’atto di pignoramento al debitore ed al terzo. 

L’atto di pignoramento, in base all’art. 492 c.p.c. deve contenere inoltre:

  1. l’identificazione del credito verso cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. la chiarificazione delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non poterne disporre senza ordine del giudice incaricato;
  3. la dichiarazione di residenza o del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale incaricato e l’indicazione della pec del precedente creditore;
  4. la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice e l’invito al terzo di comunicare la dichiarazione stabilita dall’art. 547 al creditore procedente entro massimo 10 giorni tramite raccomandata o pec, con l’avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che se il terzo non compare o, compare ma non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.

Chi può pignorare il TFR?

Poter pignorare il tfr è necessario che il creditore in questione possieda un titolo esecutivo ovvero una sentenza in formula esecutiva, oppure un decreto ingiuntivo esecutivo, un contratto di mutuo, una cambiale, un assegno, una cartella esattoriale oppure un attestato di credito della SIAE

Pignoramento Tfr: Limiti e divieti

Il legislatore, con l’articolo 545 del c.p.c., ha stabilito dei limiti al pignoramento del trattamento:

  • Per i crediti di natura alimentare il limite lo stabilisce il Presidente del Tribunale o dal giudice da questi incaricato;
  • Per i crediti di altra natura il limite è stabilito entro la quota di 1/5

Nel caso di coesistenza di entrambe le casistiche il limite è rappresentato dalla metà del valore del TFR accumulato. 

La violazione di questi limiti genera l’inefficacia del pignoramento. 

Attualmente segue le stesse regole previste per il pignoramento dello stipendio quindi se è presente un pignoramento nella busta paga del soggetto dal liquidare il legislatore ha stabilito che 1/5 del TFR deve essere soggetto al pignoramento. Il resto, ove non ci siamo, altre pendenze, è a disposizione del lavoratore. Se il soggetto in questione ha la cessione del quinto o la delega di pagamento, al momento dell’erogazione della liquidazione,  ha precedenza di soddisfazione la pratica con data antecedente. Di conseguenza il datore di lavoro, oppure il fondo al quale sono state destinate le somme accumulate, devono saldare la pratica notificata per prima e con la restante parte saldare, in toto o in parte, la seconda pratica.

Pignoramento notificato al datore di lavoro

Quando il datore di lavoro riceverà la notifica del pignoramento dovrà trattenere un quinto del TFR e versarlo direttamente al creditore. Questo versamento però non è immediato, bisognerà aspettare il via dato dall’udienza. In questa determinata situazione il dipendente avrà solo l’80% di quanto si è accantonato negli anni di lavoro. Il restante 20% servirà per ripagare i debiti. Quindi nel caso in cui il pignoramento del TFR avviene direttamente presso il datore di lavoro, il terzo deve versare le somme stabilite direttamente al creditore come stabilito dalla sentenza di assegnazione. Il creditore procedente può esigere le somme stabilite solo alla conclusione del rapporto di lavoro del soggetto moroso. Nel caso in cui il rapporto sia ancora in corso, l’anticipazione del TFR, richiesta solo dopo il pignoramento non può intaccare le ragioni del creditore procedente in base del vincolo di indisponibilità stabilito dal pignoramento. Questo vincolo stabilisce l’inopponibilità al creditore pignorante di poter soddisfare in tutto o in parte i crediti dovuti al di fuori dell’atto di esecuzione forzata. L’anticipo del TFR è stabilito nei limiti del 70% del totale versato non intacca però quella quota riservata per soddisfare il creditore procedente. Questa quota è stabilita nei limiti del 20% ossia di 1/5 del totale della liquidazione.

Pignoramento TFR sul conto corrente

Una volta il pignoramento delle somme depositate su conto corrente, non cointestato e nel quale arrivassero forme diverse dal credito di rapporto di lavoro, non aveva limiti imposti. Una volta arrivato sul conto il TFR si mescolava con altre somme di diversa natura e quindi il conto poteva essere pignorato del tutto. Con le modifiche dell’articolo 545 c.p.c. la legge ha stabilito che la quota pignorabile del tfr varia in base all’accredito sul conto:

  • se l’accredito della liquidazione sul conto arriva in data anteriore al pignoramento il tfr può essere pignorato solo nella parte eccedente il triplo dell’assegno sociale. 
  • Se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente la somma è pignorabile nei seguenti limiti generali: 
  • a) per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato; 
  • b) per ogni altro credito nel limite di 1/5; 
  • c) per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà dello stipendio.

Bisogna però precisare che per rispettare i parametri il dipendente deve dimostrare che le somme sul conto non si riferiscono solo al tfr e a nessun altro tipo di reddito. Solo in questa circostanza il creditore può limitare l’espropriazione ad un quinto mentre in caso contrario può essere pignorato tutto l’importo che supera i limiti dell’assegno minimo. 

E’ possibile pignorare il TFR accantonato in azienda o in un fondo di previdenza complementare?

Prima di tutto è bene ricordare che il creditore può pignorare tutti i beni del moroso sia quelli materialmente disponibili che quelli presso terzi (stipendio, canoni di affitto ecc)

Per poter eseguire il pignoramento presso terzi è necessario che il debitore abbia maturato il diritto ad esigere quella somma. Situazione tranquilla per stipendio, pensioni o canoni d’affitto perché hanno una scadenza mensile. Per quanto riguarda il TFR è stato stabilito che il diritto ad esigere questa liquidità matura solo nel caso della conclusione del rapporto di lavoro: 

  • Licenziamento
  • Dimissione
  • Risoluzione consensuale del contratto

Se non si verificano queste condizioni il debitore non ha nessun diritto su questa liquidità. La Cassazione sostiene che il diritto al TFR si realizza ad ogni versamento quando cioè si matura il diritto ai ratei anche se le somme saranno erogate al dipendente solo alla fine del rapporto di lavoro. Ciò significa che le quote hanno una potenzialità satisfattiva futura.

Pignoramento Tfr: possibili soluzioni

Se hai debiti con banche e finanziarie, la cosa più opportuna da fare appena ti rendi conto di avere difficoltà nei pagamenti è cercare di verificare se ci sono anomalie nel calcolo degli interessi da poter contestare.

Puoi chiedere una consulenza gratuita in questo senso a noi scrivendoci tutto  www.debitobancario.it/contatti o scrivendo una mail dettagliata a info@debitobancario.it

La cosa importante è risolvere prima di subire il pignoramento e noi possiamo aiutarti