Il pignoramento contro un condominio avviene quando la legge consente a un creditore, che vanta dei crediti, di pignorare beni appartenenti sia all’intero condominio che ai singoli condomini.
Nel caso specifico dei condomini, il creditore procede prima nei confronti di coloro che risultano essere morosi e successivamente nei confronti di tutti gli altri.
A livello procedurale, molti si chiedono se, nel caso di pignoramento contro il condominio, ai condomini deve essere notificato il titolo esecutivo, che è composto da una sentenza di condanna oppure da un decreto ingiuntivo.
In pratica, si sta parlando nello specifico di un dubbio, ossia se il creditore, quando ha tra le mani un provvedimento da parte del giudice che ha notificato all’amministratore il pignoramento del conto corrente del condominio, se vuole poi agire nei confronti dei singoli condomini, deve necessariamente notificare loro il provvedimento.
Detto questo, continua a leggere l’articolo di Debito Bancario per vedere nello specifico quando si possono pignorare i beni dei singoli condomini.
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Quando si possono pignorare i beni dei singoli condomini?
I beni dei singoli condomini si possono pignorare soltanto nel momento in cui il creditore è andato davanti al giudice a chiedere un decreto ingiuntivo.
La prassi canonica prevede che il pignoramento debba essere messo in atto prima a discapito dei beni del condominio, nel caso specifico dell’annesso conto corrente. Il creditore è tenuto a notificare presso lo studio dell’amministratore il titolo esecutivo e poi l’atto di precetto, ossia l’intimazione al pagamento di quanto a lui spettante entro 10 giorni.
Notificare sia il titolo che il precetto presso il condominio è ritenuto illegittimo, ossia il luogo dove è locato lo stabile se lo studio dell’amministratore si trova in altro posto.
Però il creditore può ugualmente decidere di agire in forma diretta contro i condomini attraverso il pignoramento dei loro beni, cominciando dall’appartamento stesso.
In questo caso, devono essere seguite queste due regole:
- il creditore deve in primis agire nei confronti dei condomini morosi, ossia coloro che non hanno provveduto a pagare le quote condominiali utili all’amministratore per pagare la fattura del fornitore. È lo stesso amministratore a fornire l’elenco dei condomini morosi. Soltanto dopo il creditore può agire contro il resto dei condomini, ossia coloro che sono considerati virtuosi coi pagamenti;
- il creditore può agire contro ciascun condomino, chiedendogli il pagamento della quota corrispondenti ai millesimi. In pratica non può chiedere al condomino di accollarsi l’intero debito, sia nel caso in cui è moroso e sia nel caso in cui è virtuoso.
In che modo il creditore deve agire nei confronti dei condomini? Vediamolo di seguito.
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Come agire nei confronti dei condòmini?
Il creditore è tenuto a notificare il precetto e il titolo esecutivo agli stessi condomini una volta che lo ha già inviato all’amministratore.
Fino ad ora, abbiamo visto che il creditore che intende avvalersi dell’atto di pignoramento nei confronti del conto corrente del condominio sia legittimato a farlo una volta che ha notificato il titolo esecutivo e il precetto all’amministratore.
Adesso la domanda è: “È obbligato alla notifica di entrambi?”
La risposta è nel paragrafo successivo.
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Obbligo di notifica del titolo esecutivo e del precetto al condomino
Il titolo esecutivo e il precetto vanno obbligatoriamente notificati per dare la possibilità sia all’amministratore che agli stessi condomini di avvalersi del diritto di difesa.
La Corte di Cassazione stabilisce che il creditore ha la facoltà di agire anche in danno dei singoli condomini che non sono destinatari del titolo in forma diretta, i quali sono obbligati nei limiti imposti dalle quote millesimali di proprietà, ma deve obbligatoriamente notificare il titolo esecutivo.
Ciò perché il condominio sottoposto a esecuzione forzata deve essere informato dell’esistenza di tale pretesa. Soltanto in questo modo può procedere spontaneamente ad adempiere all’obbligo di pagamento oppure di contestare il titolo esecutivo.