Il pignoramento è una procedura legale che permette ai creditori di soddisfare un debito insoluto attraverso la confisca e la vendita di beni del debitore. Pur essendo uno strumento efficace per i creditori, può generare situazioni complesse e stressanti per il debitore.

In questo articolo, esploreremo le varie fasi del pignoramento, le sue implicazioni legali e finanziarie, e offriremo alcune strategie per affrontare al meglio questa delicata circostanza. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e informativo su un processo che può avere ripercussioni significative su entrambe le parti coinvolte.

Cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto reso esecutivo dall’espropriazione forzata su istanza del creditore, messo in atto al fine di vincolare i beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore. Il pignoramento è un vincolo giuridico che riguarda il valore di scambio dei beni, ma non il loro utilizzo: il debitore può continuare a usufruire dei beni pignorati, purché eviti comportamenti che ne portino alla sottrazione, alla distruzione o al deterioramento.

Tale procedura, non è attuabile per l’espropriazione forzata di beni in cui insiste un’ipoteca o un pegno. In quest’ultimo caso, infatti, l’ordinamento ritiene già acquisiti gli effetti propri del pignoramento per cui è possibile il deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione dopo la notifica del precetto e senza la previa notifica dell’atto di pignoramento.

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La funzione del pignoramento

Si tratta di un vincolo giuridico relativo al valore di scambio dei beni ma non al loro utilizzo in quanto il debitore potrà usufruire dei beni pignorati  purchè eviti comportamenti che ne portino alla sottrazione, la distruzione o il deterioramento.

I presupposti del pignoramento

Il presupposto del pignoramento è l’esistenza di un titolo esecutivo.

Per far si che esistano i presupposti per l’esistenza di un atto di pignoramento, c’è bisogno che vi siano un titolo esecutivo (ad esempio cambiale o protesto) oppure un precetto.

Dopo la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto da parte del creditore, al debitore viene notificato l’atto di pignoramento dall’Ufficiale giudiziario, il quale riporta l’intimazione al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito, così come descritto nell’Art. 492 c.p.c. al comma 1. 

Gli effetti del pignoramento

Gli effetti del pignoramento sono:

  • L’impossibilità per altri creditori di disporre delle cose pignorate
  • L’impossibilità dell’alienazione dei beni pignorati da parte del debitore

Infatti, gli effetti della pignoramento sono che i beni pignorati al debitore, restano di proprietà e in possesso di quest’ultimo, con la differenza che il debitore non potrà sottrarli al soddisfacimento delle pretese creditorie. In pratica, un bene soggetto a pignoramento, non può essere alienato pena nullità dell’atto.

Il pignoramento perde la propria efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non vengono chieste l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Questa regola è stabilita dall’art. 497 c.p.c. e serve a garantire che le procedure esecutive non restino in sospeso per periodi eccessivi.

I costi del pignoramento

Intraprendere una procedura di espropriazione ha dei costi che gravano sul creditore procedente ma che potrà veder liquidati in prededuzione sul ricavato della vendita qualora questa abbia luogo.

Esistono delle tabelle e i costi variano in base al valore mobiliare o immobiliare da pignorare.

Le voci dei costi nelle tabelle sono:

  • Scritturazione
  • Corrispondenza
  • Notifica
  • Diritto di registrazione
  • Copie autentiche
  • Notifica copia autentiche
  • Marca – art. 30 DPR 115/2002
  • Diritti
  • Onorari
  • Spese generali (12,50% su diritti e onorari)

Ad esempio, per fare un calcolo sui costi di un esecuzione forzata per un valore dai 5000 ai 25000 euro si otterrà:

  • Scritturazione € 12,00
  • Corrispondenza € 11,00
  • Notifica € 30,00
  • Contributo Unificato € 100,00
  • Diritto di registrazione € 4,13
  • Copie autentiche € 12,40
  • Notifica copia autentiche € 20,00
  • Marca – art. 30 DPR 115/2002 € 8,00
  • Diritti: € 508,00
  • Onorari: € 345,00
  • Spese generali (12,50% su diritti e onorari) € 107,00
    per un costo TOTALE del pignoramento di € 1.157,53

Tipologie di Pignoramento

Esistono tre tipi principali di pignoramento:

  • Pignoramento Immobiliare: riguarda beni immobili come case o terreni. Quando si parla di pignoramento immobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata sulla casa e si tratta di una procedura molto complessa e dispendiosa che non sempre produce risultati positivi per il creditore, in quanto una buona difesa legale può condurre il debitore al mantenimento del proprio bene.
  • Pignoramento Mobiliare: riguarda beni mobili, come automobili, mobili o gioielli. Quando si parla di pignoramento mobiliare si fa riferimento ad un esecuzione forzata su oggetti e beni mobili come ad esempio arredamento, quadri, tappeti, auto, gioielli.
  • Pignoramento Presso Terzi: coinvolge beni del debitore che sono nelle mani di terzi, come stipendi o conti correnti bancari. Quando si parla di pignoramento presso terzi, si fa riferimento all’esecuzione su crediti del debitore che sono nella disponibilità di terzi.

 

Come avviene un pignoramento?

Il pignoramento inizia con un atto giudiziario che viene notificato al debitore e, a seconda della situazione, può coinvolgere anche terzi come banche o datori di lavoro.

Il processo culmina con l’asta dei beni pignorati, il cui ricavato viene utilizzato per estinguere il debito.

Il titolo esecutivo intimato dal creditore

Per far si che il pignoramento non sia nullo, prima che avvenga il creditore dovrà inviare al debitore un titolo esecutivo o un precetto, che attesti il credito e condanni il debitore al pagamento.

Il titolo esecutivo può essere:

Titolo esecutivo Giudiziale

Quando di parla di titolo esecutivo giudiziale, si fa riferimento a un’azione che consegue un processo, è dunque l’attuazione di una sentenza emessa a seguito di una causa che il creditore ha intrapreso contro il debitore.

Oppure senza bisogno che si svolga un processo giudiziale, perchè il creditore è in possesso di documenti che dimostrano in maniera chiara e certa il suo diritto. Il giudice ingiunge al debitore di pagare attraverso un decreto ingiuntivo

Titolo esecutivo Stragiudiziale

Un titolo esecutivo che precede un pignoramento, può formarsi anche fuori da un processo giudiziale. In questo caso si parla di “titolo stragiudiziale”. Quando ad esempio il creditore è in possesso di titoli come la cambiale o un’assegno bancario, può utilizzarli come titolo esecutivo.

Il creditore notifica un atto di Precetto

In seguito il creditore dovrà notificare al debitore un atto di precetto, ossia l’intimazione a pagare il debito, aggravato da spese e interessi, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, trascorsi i quali si potrà procedere all’avvio del pignoramento che andrà iniziato entro i 90 giorni successivi ; la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto, come previsto dall’Art. 481 del c.p.c.  pena nullità. (approfondimenti esterni Ministero della Giustizia)

Se trascorsi i 90 giorni l’ufficiale giudiziario non darà inizio al pignoramento, andrà notificato un nuovo precetto da parte del creditore e si ricomincerà il conteggio dei giorni. 

Opposizione al Precetto

Il debitore può fare opposizione al precetto se ritiene che l’atto del creditore sia infondato o illegittimo. In caso di opposizione, i termini del pignoramento vengono sospesi fino a quando il giudice non si esprime sulla questione, come previsto dall’art. 481 c.p.c.

L’Ufficiale Giudiziario notifica il pignoramento

L’atto di pignoramento viene contestato da un’ufficiale giudiziario, e non dal creditore direttamente come avviene nel precetto.

L’ufficiale giudiziario, dopo che chi vanta il credito abbia notificato precetto e titolo esecutivo al debitore, lo predispone indicando i beni da pignorare e il credito vantato, per comunicarlo in un tempo legale limite di 90 giorni.

Nell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario oltre ad indicare valore e bene oggetto dell’esecuzione, dovrà indicare al debitore anche la sua impossibilità a sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.

E la possibilità di chiedere al giudice la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro di pari valore compreso interessi e costi di esecuzione.

In pratica, l’azione di pignoramento potrebbe essere bloccata, versando un quinto del valore totale prima che il giudice disponga la vendita del bene pignorato. Tale possibilità prende il nome di conversione del pignoramento, regolato dall’art. 495 c.p.c..

Pagamento, conversione e riduzione del pignoramento

Il debitore può evitare il pignoramento pagando direttamente l’importo dovuto, comprensivo delle spese. Inoltre, è possibile richiedere la conversione del pignoramento, che consiste nel sostituire i beni o i crediti pignorati con una somma di denaro, pari al debito più le spese di esecuzione. Il giudice può anche disporre la riduzione del pignoramento se il valore dei beni supera di molto l’importo dovuto.

Approfondisci qui: Come avviene la procedura di pignoramento

Come si trovano beni da pignorare?

Ricerca telematica dei beni pignorabili 

La legge (art. 492 bis c.p.c.) prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Questo consente all’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati pubbliche e degli enti previdenziali per individuare beni e crediti del debitore che possono essere soggetti a esecuzione. (qui istanza di autorizzazione).

Questo è utilissimo soprattutto quando si palesa l’insufficienza in termini di valore dei beni oggetto dell’esecuzione forzata. In caso di pignoramento di beni mobili o immobili a imprenditori o commercianti, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nominare un commercialista o un avvocato per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili.

Beni pignorabili insufficienti

Quando i beni pignorati non risultano sufficienti per soddisfare i creditori o quando il processo di liquidazione appare lungo e dispendioso, l’ufficiale giudiziario può invitare il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. La mancata o falsa dichiarazione può avere conseguenze penali. Questo aspetto è disciplinato dall’art. 492 c.p.c.

 

Quali sono i beni impignorabili

Durante la ricerca di beni da pignorare, è ovvio che creditori e ufficiali giudiziali, possano imbattersi in beni che non possono essere pignorati.

In questo caso va fatta una distinzione tra beni pignorabili totalmente e con riserva:

Beni Assolutamente Impignorabili

Sono impignorabili tutti i beni necessari alla vita del debitore e della sua famiglia (come i letti, la cucina, il frigorifero, le scorte alimentari per un mese); la fede nuziale; le cose che hanno per il debitore un particolare valore religioso.

La legge vieta infatti di pignorare:

  • Cose sacre
  • Anelli nuziali, vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie necessari per consumare i pasti, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli da cucina, lavatrici, utensili di casa eccetto quelli di valore e prestigio.
  • Commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia.
  • Armi e tutte le cose detenute per pubblico servizio.
  • Decorazioni al valore, lettere, registri e scritti di famiglia in generale, oltre ai manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione.
  • Gli animali da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore.
  • Gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza per il debitore o per i suoi familiari.

Beni relativamente impignorabili

I beni relativamente impignorabili sono ad esempio gli attrezzi necessari per coltivare un terreno del debitore non sono sempre impignorabili, ma possono essere esclusi dal pignoramento con provvedimento del giudice.

Pignorabili in particolari circostanze di tempo: Art. 516

“I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.”

Forma del pignoramento: Art.492 c.p.c. aggiornato al 2022

Le ultime riforme relative al processo esecutivo, aggiornate al febbraio 2019, hanno apportato modifiche ed integrazioni anche all’atto di pignoramento la cui disciplina generale è dettata dall’Art 492 c.p.c. “forma del pignoramento  il cui testo originale del codice di rito si componeva di soli 2 commi, mentre dopo i numerosi  interventi riformatori avvenuti nel tempo,e a seguito dell’ultima riforma con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n°36 del 12 febbraio 2019, è ora costituito da otto commi, con numerosi  richiami ad altre disposizioni di legge.

Poiché l’Art 492 c.p.c. cita testualmente “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento, è stato ritenuto opportuno e necessario inserire nel primo atto del processo esecutivo nuovi diritti e informazioni a tutela dell’esecutato, al fine di fare maggior trasparenza anche sulle possibilità di costui di porre fine, eventualmente, al procedimento:

  • Avviso dei principali oneri su di lui incombenti ;
  • Avviso sulle più rilevanti  decadenze in cui può incorrere ;
  • Citazione dei principali mezzi a sua disposizione per porre rimedio alla situazione

Al fine di poter produrre gli effetti previsti dagli artt. da 2912 a 2918 c.c. l’atto deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il raggiungimento di tale scopo e funzionali alle strutture dei diversi procedimenti di espropriazione forzata.

Salvo le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignorare consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Su espressa indicazione dell’art. 543, comma 2, c.p.c. l’atto di pignoramento deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c.: 

  •  l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  •  l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 
  •  la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; 

Intervento di altri creditori

Quando intervengono altri creditori nel processo esecutivo, se i beni pignorati risultano insufficienti, il creditore procedente può richiedere che l’ufficiale giudiziario proceda all’esercizio delle facoltà previste dall’art. 499, quarto comma.

“Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’art. 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.” (fonte Brocardi)

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure di pignoramento previste dalla Legge e disciplinate dall’Art.543 c.p.c. e prevede l’aggressione ai beni che non sono direttamente in possesso del debitore.

Tipi di pignoramento presso terzi

Abbiamo letto che l’esecuzione sui crediti del debitore può avvenire presso qualunque fonte il debitore vanti dei crediti presenti o futuri. Di conseguenza, è possibile pignorare conto terzi diverse fonti, tra le più comuni forme di pignoramento verso terzi troviamo:

  • Pignoramento dello stipendio o della pensione
  • Pignoramento del conto corrente.

Notifica pignoramento presso terzi

In questo caso l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore che alla persona che ne detiene il reddito (terzo); nel contesto dei due esempi sopracitati si tratta, nell’ordine, del datore di lavoro (o INPS in caso di pensioni) e dell’istituto bancario (o poste) presso il quale il debitore ha il conto corrente. 

Caratteristiche pignoramento presso terzi

Nello specifico l’atto di pignoramento presso terzi conterrà :

  • Ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento ;
  • Indicazione le cose e le somme dovute ;
  • Intimazione al terzo di non disporne (se non per ordine espresso del giudice) ;
  • Dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente ;
  • Indicazione dell’indirizzo PEC del creditore procedente ;
  • Citazione del debitore a comparire davanti al Giudice competente.

Procedura pignoramento presso terzi

Il terzo dovrà rendere al creditore dichiarazione di cui all’Art.547 c.p.c. entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto; il creditore dovrà quindi procedere al deposito della nota di iscrizione al ruolo presso la cancelleria del Tribunale competente, unitamente alla copia conforme dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto entro e non oltre 30 giorni dalla consegna ; scaduto tale termine il pignoramento verrà considerato nullo.

Ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo dovrà inoltrare al creditore una dichiarazione a mezzo raccomandata a/r o PEC indicando :

  • Somme o beni del debitore in suo possesso ;
  • Data prevista per l’ esecuzione del pagamento (o la consegna in caso di beni) ;
  • Eventuali sequestri precedenti o cessioni eseguite già notificate e accettate.

Va precisato, inoltre, che l’Art. 543 del c.p.c. contempla due distinte ipotesi di pignoramento verso terzi :

  • Pignoramento dei beni del debitore in possesso di un terzo;
  • Pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo.

Il Custode dei beni pignorati

Nel caso di pignoramento presso terzi, il debitore può essere nominato custode dei beni o dei crediti pignorati. Questo significa che, fino a quando non vengono eseguiti gli atti di esecuzione forzata, il debitore rimane responsabile della custodia e conservazione di tali beni o crediti.

Pignoramento mobiliare

Tra le tre forme di pignoramento previste dalla Legge, quella mobiliare è la meno diffusa, in quanto offre meno garanzie rispetto le altre due (immobiliare e presso terzi) ; in parole povere oggi è difficile trovare arredi di valore in una casa e, a meno che non si tratti di personaggi di un certo livello o di ceto sociale alto nelle cui abitazioni il creditore è certo di trovare beni di alto valore come quadri, tappeti e argenteria, si cerca di optare per altre vie.

I beni che dovranno essere pignorati vengono scelti dall’ufficiale giudiziario che, per Legge, preferirà beni di “pronto realizzo”, ossia facilmente monetizzabili e ne stabilirà lui stesso, con l’aiuto del debitore, un valore approssimativo. E’ da ritenersi assolutamente legale anche l’eventuale richiesta di apertura della cassaforte, di porte chiuse e ripostigli pena la richiesta dell’intervento delle forze dell’ordine.

Alcuni giorni prima dell’asta un addetto del Tribunale verrà a prelevare gli oggetti pignorati e, qualora non siano stati venduti all’asta, il debitore potrà rientrarne in possesso ; tuttavia il più delle volte gli oggetti non vengono ritirati in quanto sono a carico del debitore le spese di deposito che, spesso, superano il valore del bene.

L’automobile rientra tra i beni mobili pignorabili e l’ufficiale giudiziario può procedere al pignoramento direttamente sotto casa o nel garage dove si trova parcheggiata ; nel caso in cui non si trovasse e il debitore non ne dichiarasse la posizione si potrà procedere con il pignoramento telematico secondo le recenti modalità previste dalla Legge.

Il debitore non può in alcun modo partecipare all’asta per il riacquisto dei propri beni pignorati ma può farlo il coniuge, un parente o un amico, tuttavia non dovrà risultare un accordo tra le parti atto ad eludere il divieto di Legge.

Sono pieno di debiti, possono pignorare il mio stipendio?

Il pignoramento dello stipendio rientra nell’asse dei pignoramenti verso terzi ed è uno degli incubi ricorrenti tra i debitori, specialmente se si tratta di persone che vivono della propria busta paga e con la stessa mantengono i propri familiari e magari si trovano in un periodo di particolare difficoltà economica dovuta ad accadimenti estranei alla propria volontà.

Per il creditore, invece, qualora il debitore fosse un dipendente a tempo indeterminato e con una solida posizione lavorativa, il pignoramento dello stipendio è una delle formule più ambite e sicure per rientrare del proprio credito, sebbene il Legislatore disponga limitazioni piuttosto forti a questa procedura al fine di tutelare la sostenibilità della vita del debitore e dei propri famigliari.

Dobbiamo distinguere due tipi di pignoramento dello stipendio :

  • Antecedente all’accredito dello stipendio su conto corrente ;
  • Successivo all’accredito dello stipendio su conto corrente.

Nel primo caso viene notificato l’atto di pignoramento contestualmente al debitore e al suo datore di lavoro, il quale dovrà comunicare al creditore gli estremi contrattuali (tipologia di contratto), la posizione in essere del rapporto lavorativo e l’ammontare della busta paga del dipendente, su cui verrà calcolato l’importo della trattenuta. In questo caso il limite di pignorabilità è pari al 20% dello stipendio, ovvero un quinto.

Nel caso di pignoramento dello stipendio su conto corrente o in posta valgono regole differenti :

  • Nel caso in cui lo stipendio fosse  già depositato sul conto nel momento in cui alla banca arriva la notifica dell’atto, è pignorabile solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;
  • Nel caso in cui lo stipendio venisse accreditato successivamente alla notifica dell’atto, si considererà pignorabile l’intero stipendio nel limite della misura autorizzata dal tribunale per i crediti alimentari, di un quinto per ogni altro credito  o fino alla metà dello stipendio per il concorso di più cause creditorie.

In ogni caso la somma massima pignorabile dallo stipendio dipende dalla retribuzione e viene così calcolata :

  • Fino a 2.500 euro = 1/10 ;
  • Tra 2.500 e 5mila euro = 1/7; 
  • Oltre  5mila euro, = 1/5.

La tredicesima mensilità non è pignorabile.

Aggiornamento quote pignoramento stipendio 2024:

  • È stato fissato che non si può pignorare più di un quinto dello stipendio, ma la quota cambia se il creditore è l’Agenzia delle Entrate Riscossione: un decimo per stipendi inferiori a 2.500 euro, un settimo per stipendi fino a 5.000 euro, e un quinto per stipendi superiori a 5.000 euro​(Money)
  • Nel caso in cui lo stipendio sia già accreditato sul conto, la quota pignorabile è quella eccedente il triplo dell’assegno sociale, che nel 2024 è stato aggiornato a 1.603,23 euro(Brocardi).

Pignoramento domande e risposte

  • Chi può pignorare un bene? Qualunque persona ente o società vanti un credito esigibile.
  • Quando è valido un pignoramento? è valido solo in presenza di titolo esecutivo
  • Prima del pignoramento ci vuole il precetto? si, il creditore deve prima notificare il precetto in cui si intima il debitore a pagare la somma entro 10 giorni.
  • Rischi debitore nullatenente in caso di pignoramento beni? Se non ci sono beni da pignorare non può essere attuato il pignoramento. Il creditore potrà però attendere la sussistenza di beni futuri sui quali rivalersi, fermo restando che non faccia cadere in prescrizione il proprio credito.
  • Quando perde efficacia il pignoramento? perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
  • Quando inizia il pignoramento? La notifica deve essere fatta entro 90 giorni da quella del precetto
  • Cosa succede dopo l’atto di pignoramento? Ti sarà quindi ordinato di astenersi da qualunque comportamento diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni espropriati
  • Quando si perfeziona la notifica del pignoramento immobiliare? è sufficiente che entro novanta giorni dalla sua notificazione, venga notificato l’atto di pignoramento immobiliare
  • Quando una casa viene pignorata? Prima casa, ecco quando non può essere pignorata. La legge n. 69 del 2013 prevede che l’unico immobile di proprietà non possa mai essere pignorato quando il titolare del credito è l’Agenzia delle Entrate o Equitalia.
  • Come si fa la trascrizione di un pignoramento immobiliare? Il pignoramento immobiliare si esegue mediante un atto, che viene notificato al debitore per mezzo dell’ufficiale giudiziario. In tale atto devono essere contenuti gli estremi catastali (comune di ubicazione, foglio, particella, sub, rendita catastale)

Pignoramento: aggiornamenti 2024

Nel 2024, le normative relative al pignoramento in Italia hanno subito alcuni aggiornamenti significativi che riguardano diversi aspetti della procedura. Tra i principali cambiamenti vi sono quelli legati al pignoramento dello stipendio e del conto corrente, che ha visto l’aumento delle soglie minime non pignorabili per garantire al debitore il “minimo vitale”.

  1. Aumento della soglia di impignorabilità: Nel 2024, con l’incremento dell’assegno sociale a 534,41 euro, il limite oltre il quale è possibile procedere con il pignoramento è stato innalzato a 1.603,23 euro per i conti correnti. Ciò significa che solo le somme eccedenti tale limite possono essere aggredite dai creditori​(Brocardi)
  2. Limiti del pignoramento dello stipendio: La normativa stabilisce che lo stipendio può essere pignorato fino a un massimo di un quinto dell’importo netto. Tuttavia, in alcune circostanze, come nel caso di debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate, la quota pignorabile può aumentare fino a un decimo o un settimo, a seconda dell’importo totale dello stipendio​(Money).
  3. Pignoramento presso terzi: Le modifiche introdotte dal Decreto Legge 19/2024 hanno aggiornato le modalità di pignoramento di crediti verso terzi, aumentando l’importo massimo che può essere pignorato. Inoltre, è stata introdotta una nuova disposizione che prevede che il pignoramento di crediti verso terzi perda efficacia dopo 10 anni dalla sua notifica, a meno che non sia intervenuta una decisione di assegnazione o estinzione​(Studio Cataldi)(AvvocatoAndreani.it Risorse Legali).
  4. Pignoramento prima casa: L’esenzione del pignoramento della prima casa rimane valida quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate, ma è utile specificare che questa disposizione è disciplinata dalla legge 69/2013, come accennato nel testo originale​(Money).
  5. Riduzione del pignoramento: Il debitore può richiedere una riduzione del pignoramento se il valore dei beni eccede di molto l’importo dovuto, un punto già esistente nella normativa e confermato dalle nuove disposizioni del 2024​(Money).

Questi aggiornamenti sono stati fatti nell’ottica di bilanciare i diritti dei creditori con la necessità di proteggere i debitori da eccessive pressioni economiche, garantendo loro i mezzi minimi di sostentamento.