Articolo 492 c.p.c. forma del pignoramento

Le ultime riforme relative al processo esecutivo, aggiornate al febbraio 2019, hanno apportato modifiche ed integrazioni anche all’atto di pignoramento la cui disciplina generale è dettata dall’Art 492 cpc “forma del pignoramento”  il cui testo originale del codice di rito si componeva di soli 2 commi, mentre dopo i numerosi  interventi riformatori avvenuti nel tempo, e a seguito dell’ultima riforma con pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n°36 del 12 febbraio 2019, è ora costituito da otto commi, con numerosi  richiami ad altre disposizioni di legge.

Poiché l’Art 492 c p c cita testualmente “l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento, è stato ritenuto opportuno e necessario inserire nel primo atto del processo esecutivo nuovi diritti e informazioni a tutela dell’esecutato, al fine di fare maggior trasparenza anche sulle possibilità di costui di porre fine, eventualmente, al procedimento:

  • Avviso dei principali oneri su di lui incombenti;
  • Avviso sulle più rilevanti  decadenze in cui può incorrere;
  • Citazione dei principali mezzi a sua disposizione per porre rimedio alla situazione.

Al fine di poter produrre gli effetti previsti dagli artt. da 2912 a 2918 c.c. l’atto di pignoramento deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il raggiungimento di tale scopo e funzionali alle strutture dei diversi procedimenti di espropriazione forzata.

Articolo 501 c.p.c: termine dilatorio del pignoramento

L’Art.501 cpc. disciplina il termine dilatorio del pignoramento in caso di pignoramento verso terzi, a sua volta disciplinato dall’Art.543 c.p.c.:

“L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (1) non può essere proposta se non decorsi dieci giorni (2) dal pignoramento (3), tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata..”

Il rispetto di questo termine è previsto a tutela dell’interesse del debitore esecutato alla scopo di consentire allo stesso di evitare la prosecuzione del procedimento esecutivo e di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento; in particolare questo termine dovrà intercorrere tra la data di comparizione fissata dal Giudice e la data di notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo.

L’Art.501 c.p.c. fa eccezione per i beni deteriorabili ma, causa l’assenza di una categoria di beni considerati astrattamente tali, sarà compito del Giudice valutare caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze che incidono sulla conservazione e sul valore di scambio.

La Corte di Cassazione, ha in più occasioni ribadito che la concessione di un termina inferiore a quello previsto dall’Art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento, ma solo delle attività eventualmente compiute nell’udienza di comparizione, la violazione del termine previsto dall’Art.501 cpc., pertanto, determina un vizio sufficiente per fondare un’opposizione agli atti esecutivi compiuti all’udienza di comparizione.

Art 495 c.p.c: conversione del pignoramento presso terzi

La Legge di conversione 12 dell’11 febbraio 2019 apporta modifiche anche in merito alla conversione del pignoramento, disciplinata dall’Art 495 c.p.c..

“Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. (113a) (115) (116)”

“Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto(precedentemente un quinto) dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.”

Ulteriori modifiche apportate dalla normativa sono le seguenti :

  • Art 495 c.p.c. comma 4 : “che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma”  Il termine massimo cambia da 36 a 48;
  • Art 495 c.p.c. comma 5 :  “…ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma…”  modificato in 30 giorni;

Il pignoramento presso terzi: quando è possibile?

Nel caso di mancato pagamento di un debito il creditore ha la facoltà di procedere coattivamente verso il debitore richiedendo il pignoramento dei suoi beni patrimoniali, al fine di rientrare del proprio credito.

Il pignoramento presso terzi è una delle procedure di pignoramento previste dalla Legge e disciplinate dall’Art.543 cpc. e prevede l’aggressione ai beni che non sono direttamente in possesso del debitore.

Va precisato, inoltre, che l’Art. 543 del c.p.c. contempla due distinte ipotesi di pignoramento verso terzi:

  • Pignoramento dei beni del debitore in possesso di un terzo;
  • Pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo.

Alcuni dei redditi attaccabili in una procedura di pignoramento verso terzi sono i seguenti :

  • Crediti dovuti da un’azienda a un proprio dipendente a titolo di retribuzioni mensili;
  • Somme mensili dovute dall’ente di previdenza al pensionato;
  • Somme di denaro depositate in banca (pignoramento del conto corrente);
  • Canoni di locazione percepiti dall’affitto di un immobile (pignoramento di affitti e pigioni);
  • Crediti dovuti da clienti e altri debitori del debitore.

Approfondisci:

In una procedura di pignoramento verso terzi l’atto dovrà necessariamente  essere notificato sia al debitore che alla persona che ne detiene il reddito (per l’appunto il terzo):

  • Datore di lavoro;
  • Inps o altro ente di previdenza del pensionato;
  • Banca;
  • Affittuario;
  • Debitore del debitore.

Il terzo dovrà rendere al creditore dichiarazione di cui all’Art.547 c.p.c. entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto; il creditore dovrà quindi procedere al deposito della nota di iscrizione al ruolo presso la cancelleria del Tribunale competente, unitamente alla copia conforme dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto entro e non oltre 30 giorni dalla consegna ; scaduto tale termine il pignoramento verrà considerato nullo.

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Tutto ciò che bisogna sapere sul pignoramento mobiliare

Se la forma di pignoramento verso terzi è tra le più appetibili e quella immobiliare rimane riservata a debiti imponenti soprattutto concernenti i mutui con le banche, la forma di pignoramento mobiliare è su tutte la meno diffusa, in quanto offre meno garanzie rispetto le altre.

L’atto di pignoramento, su espressa indicazione dell’Art. 543, comma 2 c.p.c, oltre all’ingiunzione deve contenere :

  •  Indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  •  Indicazione, almeno sommaria, dei beni o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • Citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’Art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; 

I beni che dovranno essere pignorati vengono scelti dall’ufficiale giudiziario, dando priorità a beni di facile vendita e ne stabilirà lui stesso, in loco e con il supporto del debitore, il valore approssimativo. 

E’ bene sapere che esistono una serie di oggetti e beni impignorabili, tra gli altri:

  • L’attrezzatura da lavoro ;
  • La cucina, gli utensili da cucina, le posate e il tavolo adibito ai pasti;
  • Gli indumenti;
  • Gli animali da affezione;
  • Gli oggetti di culto;
  • Libri;
  • Lavatrici;
  • Letti.

L’automobile, invece, rientra tra i beni mobili pignorabili e l’Ufficiale Giudiziario può procedere al pignoramento direttamente sotto casa o nel garage dove si trova parcheggiata ; nel caso in cui non si trovasse e il debitore non ne dichiarasse la posizione si potrà procedere con il pignoramento telematico secondo le recenti modalità previste dalla Legge.

Il debitore non può in alcun modo partecipare all’asta per il riacquisto dei propri beni pignorati ma può farlo il coniuge, un parente o un amico, tuttavia non dovrà risultare un accordo tra le parti atto ad eludere il divieto di Legge.

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Dichiarazione del terzo: Art. 547 c.p.c.

In riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi l’Art 547 c.p.c. prevede che, a seguito della citazione del debitore a comparire davanti al Giudice il terzo debba rispondere entro i termini stabiliti fornendo documentazione specifica.

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”

prosegue:

“Deve altresi’ specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.”

Poniamo che siano state pignorate tutte le somme esistenti presso un conto corrente bancario del debitore, nel caso in cui vengano depositate somme di denaro dopo la notifica del pignoramento ma prima della dichiarazione del terzo, tali importi restano vincolati e soggetti al pignoramento

Secondo l’Art. 547 I° comma c.p.c. ,infatti, il terzo deve“ specificare di quali cose e di quali somme è debitore o si trova in possesso”, in modo da evidenziare il momento della dichiarazione stessa e non quello dell’atto di pignoramento:

“Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna“.