L’oscuramento nella CRIF è una delle prime soluzioni a cui si pensa quando si rischia di finire, o si è già finiti, nelle liste dei “cattivi pagatori”. In altre parole, un nominativo inserito nel database potrebbe essere “oscurato” per un periodo di tempo. Le aziende e le società creditizie che fanno riferimento agli elenchi CRIF non troveranno nulla in merito al debitore e la reputazione di quest’ultimo sarà salva.
Molti sono convinti che sia il metodo più efficace per evitare spiacevoli conseguenze mentre si cerca di rimediare la somma sufficiente a saldare il proprio debito. In realtà, come vedremo, l’oscuramento in CRIF si distacca profondamente dagli stereotipi e dai luoghi comuni che questo termine evita. E, in particolare, non può essere richiesto dal debitore stesso… se non in particolari circostanze.
Esiste anche chi (soprattutto sul Web) promette “miracoli” grazie all’oscuramento del nominativo nella CRIF. Personalmente, però, consigliamo di non sprecare tempo e risorse in una procedura che non alla meglio non avrà riscontro. Se si è già stati segnalati alle blacklist dei “cattivi pagatori”, è sicuramente più veloce e sicuro estinguere il debito tramite saldo e stralcio.
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Oscuramento temporaneo CRIF, come fare?
- “L’oscuramento temporaneo CRIF può evitare conseguenze spiacevoli.”
- “Una volta che il nominativo è temporaneamente oscurato, le aziende creditizie non potranno più vederle.”
- “Oscurando il nominativo in CRIF si evita di essere segnalati nelle blacklist dei cattivi pagatori”.
Queste appena citate, sono tutte affermazioni che vanno prese con le pinze, perché non rispecchiano che in parte la verità.
Se è vero che con l’oscuramento temporaneo di fatto si “nasconde” agli occhi delle banche la situazione debitoria del nominativo, ciò non si traduce necessariamente in qualcosa di vantaggioso per il debitore. Anzi, è vero esattamente il contrario.
Infatti CRIF riporta ugualmente i nominativi; l’oscuramento riguarda soltanto l’esito della situazione o della pratica debitoria in corso. Di conseguenza se un ente, una banca o una finanziaria dovesse incappare in un risultato “oscurato”, potrebbe pensare che qualcosa non va.
In generale i nominativi sottoposti a oscuramento temporaneo non ispirano particolare fiducia agli istituti di credito, che usano l’elenco in crif per tutelare i loro interessi. Con ciò non vogliamo dire che l’oscuramento temporaneo dei propri dati CRIF sia una cosa negativa; semplicemente, potrebbe essere in atto un controllo per verificare l’effettiva situazione finanziaria.
Addirittura, oscurare temporaneamente la posizione finanziaria potrebbe anticiparne una revisione ad esempio se l’ente creditizio ha comunicato l’avvenuta estinzione del debito e la CRIF sta indagando sui modi e i termini in cui il rapporto finanziario si è concluso.
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Si può richiedere l’oscuramento CRIF?
Moduli e documenti online
Visto come funziona l’oscuramento temporaneo dei dati inseriti in CRIF, passiamo alla seconda domanda che i debitori si pongono più spesso; è possibile richiedere questa procedura? E, se sì, dove si può scaricare un modulo di oscuramento CRIF?
In realtà la CRIF non prevede alcun tipo di oscuramento su richiesta del debitore. L’unica eventualità in cui si possa effettivamente revisionare la situazione finanziaria di un soggetto è dietro espressa richiesta dell’ente creditizio.
Infatti il metodo più veloce per richiedere una revisione dei dati sarebbe proprio quello di rivolgersi a chi ha erogato il finanziamento. Per esempio attraverso un pagamento di saldo e stralcio, in seguito al quale l’ente sarà tenuto a comunicare all’EURISC l’avvenuto saldo del debito.
E’ certamente possibile contattare la CRIF ma, in questo caso, saranno gli uffici preposti a girare la richiesta all’ente creditizio per riscuotere informazioni. In questo periodo i dati risulteranno effettivamente “oscurati” a eventuali soggetti terzi che volessero informazioni sulla pratica in corso. Come abbiamo visto in precedenza, però, questo aspetto potrebbe rivelarsi controproducente.
Qualora l’ente finanziario provveda le informazioni richieste, i dati saranno aggiornati in tempi brevi e la pratica tornerà visibile. Se invece la CRIF non avrà riscontro dall’ente finanziario per un tempo superiore ai 30 giorni, l’oscuramento si protrarrà fino a quando la situazione debitoria non risulterà chiarita.
Modulo oscuramento CRIF
Nel caso in cui si volesse comunque procedere con l’oscuramento dei propri dati alla CRIF, esiste un modulo standard che si può compilare?
Il sito ufficiale della CRIF offre la possibilità di mettersi in contatto direttamente con gli operatori che gestiscono l’archivio. Il modulo oscuramento CRIF online è diviso in due sezioni.
La prima prevede una serie di campi che riguardano la richiesta in oggetto. Occorrerà cioè precisare che tipo di verifica si vuole effettuare sui dati CRIF, i propri dati personali e in che modalità si vuole essere contattati dalla CRIF per avere risposte in merito alla propria pratica.
Compilando questi campi sarà restituito un modulo da stampare e firmare. Al modulo di oscuramento CRIF andranno allegati anche le fotocopie in fronte/retro di un documento d’identità e del codice fiscale del richiedente. La documentazione dovrà quindi essere inviata alla CRIF per email, per posta ordinaria (meglio se con ricevuta di ritorno) oppure via fax.
Se a richiedere la verifica e revisione dei dati CRIF è un privato, la pratica avrà costo zero. Viceversa le aziende sono tenute a versare un contributo che varia in base al risultato dell’analisi CRIF.
- 4 euro per verifiche che si concludono con l’acquisizione di nuove informazioni utili ai fini CRIF ;
- 10 euro per verifiche che non ottengono nessuna informazione aggiuntiva.
Ricordiamo ancora una volta che eventuali modifiche non sono immediate e dovranno passare obbligatoriamente tramite conferma della richiesta attraverso l’istituto o l’ente che ha erogato il denaro.
Nuova legge cancellazione CRIF
Occorre inoltre ricordare che dal 2019 è stata approvata una nuova legge in materia di cancellazione CRIF. Questa normativa di fatto cambia sia il modo in cui il debitore viene inserito nelle incriminate “liste nere”, sia il tempo previsto prima della cancellazione CRIF automatica.
Un problema molto diffuso riguardo alla CRIF era che la comunicazione al debitore non era sempre garantita. In altre parole, l’ente aveva sì l’obbligo di avvisare il debitore che il suo nominativo sarebbe stato inserito nella black list ma, nel caso in cui non fosse riuscito a contattarlo, la procedura sarebbe comunque andata avanti.
Per questo il Garante della Privacy ha deciso di introdurre nuove misure per tutelare tanto i debitori quanto gli stessi enti finanziari. Dal 2019 chi rischia di finire segnalato in CRIF dovrà essere avvisato o tramite raccomandata certificata o tramite SMS, nel caso in cui abbia dato il consenso all’utilizzo del proprio recapito telefonico per comunicazioni importanti.
Cambiano anche, ed è sicuramente l’aspetto più interessante per chi teme di finire segnalato, le tempistiche della cancellazione automatica. Come vedremo, infatti, non è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati dalla CRIF. Tuttavia, dopo un periodo di tempo variabile in base all’esito della pratica, le informazioni saranno automaticamente rimosse dall’archivio CRIF.
Non è quindi necessario cercare di ricorrere a espedienti come l’oscuramento, perché i dati personali non saranno per sempre disponibili. Nel caso si voglia accelerare la procedura, la soluzione migliore, come vedremo, è l’estinzione del debito attraverso un saldo e stralcio.
Cancellazione CRIF automatica
La cancellazione CRIF automatica (da non confondere con l’oscuramento CRIF) avviene dopo che dall’ultimo aggiornamento della situazione finanziaria trascorre il periodo massimo di tempo stabilito dalla CRIF. Questa finestra temporale non è però univoca; le tempistiche cambiano notevolmente a seconda dell’esito della procedura e del tipo di aggiornamento richiesto dall’ente finanziario.
Molti debitori si preoccupano di dover richiedere la cancellazione CRIF attraverso procedimenti macchinosi e complicati, ma non è affatto così. I dati personali archiviati nell’EURISC vengono cancellati di default una volta scaduti i termini previsti per la pratica. Il debitore non è tenuto a fare nulla, e dopo tale data non sarà più possibile accedere al suo storico.
Quindi non bisogna pensare che finire segnalati in CRIF significhi essere marchiati vita natural durante come “cattivi pagatori”. Basterà saldare quanto prima la situazione finanziaria in sospeso per evitare conseguenze più gravi. Per questo il consiglio è sempre quello di rivolgersi a studi legali di comprovata esperienza, come il nostro; sapremo offrire al debitore tutte le informazioni necessarie e un concreto sostegno nella risoluzione dei problemi di carattere finanziario e legale.
Ma per quanto tempo effettivamente la CRIF mantiene i dati del debitore? E quali sono i diversi esiti che regolano la cancellazione CRIF automatica? Su Internet capita di imbattersi in dati molto spesso errati e c’è una grande confusione in merito. Per fortuna, è lo stesso sito ufficiale della CRIF a venire in soccorso, con un elenco dettagliato delle tempistiche per la cancellazione automatica.
Cancellazione CRIF online
Le tempistiche per la cancellazione CRIF online, come abbiamo anticipato, cambiano anche in modo sostanziale. Da cosa dipendono i termini scaduti i quali la CRIF cancellerà automaticamente i dati del debitore? In linea di massima, sia dallo stato della pratica (comunicato dall’ente finanziario) che dall’esito dei pagamenti. In altre parole, migliore è il comportamento del debitore e minori, ovviamente, saranno i tempi previsti per la cancellazione.
Anche nel caso in cui non si possano rispettare le scadenze previste dal debito, comunque, la cancellazione CRIF online avverrà ugualmente in automatico. Senza necessità di ricorrere a escamotage di comodo, come può essere l’oscuramento CRIF.
Le tempistiche previste dalla nuova legge di cancellazione CRIF sono le seguenti:
- 180 giorni a decorrere dalla richiesta di finanziamento, salvo ulteriori modifiche della stessa ;
- 90 giorni al decorrere del rifiuto, da parte dell’ente, di erogare un finanziamento ;
- 80 mesi a decorrere dall’estinzione di un debito regolarmente saldato e con pagamenti sempre regolari ;
- 12 mesi a decorrere dalla regolarizzazione di pagamenti in lieve ritardo (da un minimo di 1 a un massimo di 2 rate non pagate, o comunque pagate in ritardo) ;
- 24 mesi a decorrere dalla regolarizzazione di pagamenti in ritardo (con situazioni di mora certificata che superino i 3 pagamenti mancanti, anche non consecutivi) ;
- Da 36 a 60 mesi a decorrere dalla scadenza del contratto prevista per pagamenti non pervenuti e debiti insoluti.
Per la cancellazione automatica era prevista una cancellazione dopo 5 anni, mentre la nuova legge è più specifica e parla di una tempistica che va da un minimo di 36 mesi dall’ultima segnalazione o aggiornamento di esito, a un massimo di 60 mesi dalla scadenza originariamente prevista dal contratto.
Naturalmente il termine vale anche laddove sia la finanziaria o comunque l’ente che ha erogato il prestito a saldarlo, effettuando un pignoramento esecutivo con decreto ingiuntivo.
Nel caso dei pagamenti ritardatari, valgono le tempistiche sopra indicate solo nel caso in cui nei mesi in oggetto tutti i pagamenti siano puntuali e regolari. Altrimenti, le tempistiche si azzerano automaticamente in base alla gravità dell’insoluto; altri 12 mesi se il debitore salta uno o due pagamenti, 24 se le more sono più di tre.
Che cos’è il saldo e stralcio?
Approfonditi i termini entro cui la CRIF conserva i dati dei debitori nel proprio archivio online, la domanda che sorge spontanea è come ridurre questi termini al minimo possibile. La soluzione ideale sarebbe ovviamente quella di pagare regolarmente il debito contratto rispettando le scadenze, ma ciò non sempre è possibile. Le cause che possono tradursi in pagamenti tardivi o addirittura nell’impossibilità di saldare i propri debiti sono numerose. Inconvenienti di natura finanziaria, spese impreviste, licenziamento o fallimento aziendale; sono tutte circostanze in cui il patrimonio a disposizione del debitore potrebbe rivelarsi insufficiente a coprire gli ammanchi.
In questi casi, la soluzione più veloce, immediata e indolore è sicuramente quella di rivolgersi a uno studio legale per richiedere all’erogatore del prestito un saldo e stralcio. Questa formula giuridica prevede, infatti, il pagamento di un corrispettivo inferiore a quanto dovuto. L’ammontare viene versato in un’unica soluzione (o, più raramente, in diverse rate, ma questa soluzione non è molto ben vista dai creditori) e si definisce “saldo”. Per contro, il creditore rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico ulteriore a quanto versato. Si parla in questo caso di “stralcio” della situazione debitoria in essere.
Nonostante quanto si possa pensare, il saldo e stralcio è una soluzione conveniente anche per il creditore. Spesso, infatti, i tempi necessari per procedere a decreti ingiuntivi e pignoramenti non sono esattamente brevissimi e possono superare l’anno. Il saldo e stralcio invece si traduce in una somma, sì, inferiore… ma versata nell’immediato e senza nessun tipo di lungaggini burocratiche.
Per questo i creditori sono generalmente poco propensi ad accettare soluzioni di saldo e stralcio scaglionate nel tempo. Inoltre, in questo caso, lo scarto fra la cifra iniziale prevista dal debito e quanto effettivamente saldato dal debitore sarà molto inferiore a quanto previsto da un saldo e stralcio immediato.
Cancellazione CRIF dopo saldo e stralcio
Abbiamo visto che il saldo e stralcio è una soluzione ottimale e veloce per far fronte a situazioni finanziarie di natura complicata. In questo modo il debitore è comunque in grado di far fronte alle sue mancanze, il creditore raccoglie una parte di quanto dovuto, e il patteggiamento si conclude con l’estinzione del debito al netto di quanto versato.
Ma come avviene la cancellazione CRIF dopo saldo e stralcio? In questi casi i tempi saranno comunque quelli previsti nel caso di pagamento non regolare. Il sito ufficiale CRIF parla di 36 mesi a partire dall’ultima segnalazione dell’ente finanziario, che comunicherà l’avvenuto pagamento tramite saldo e stralcio.
Anche se la cancellazione CRIF dopo saldo e stralcio non è immediata, tuttavia, il debitore non deve temere necessariamente di essere “bollato” come cattivo pagatore anche dopo aver usufruito di questa soluzione. Su richiesta, infatti, il creditore può fornire documentazione che certifica il saldo e stralcio e testimonia che la pratica è andata a buon fine. Questa liberatoria ha carattere legale e potrà essere presentata come documentazione nel caso in cui, ad esempio, il debitore voglia contrarre un nuovo prestito o abbia comunque necessità di richiedere servizi finanziari o dilazioni.
Presentare una certificazione di saldo e stralcio è molto più conveniente che richiedere l’oscuramento CRIF dopo che si è provveduto all’estinzione del debito. Infatti il nuovo ente o comunque l’erogatore vedrà che il soggetto richiedente si è trovato in difficoltà ma ha saputo farvi fronte con una soluzione rispettosa sia delle proprie situazioni finanziarie che delle necessità del creditore. Inoltre, il debitore che usufruisce di saldo e stralcio dimostra buona volontà nonostante le sopravvenute problematiche, ed è quindi considerato generalmente affidabile.
Viceversa, di fronte a un oscuramento CRIF l’erogatore non avrà modo di verificare l’effettiva situazione finanziaria del richiedente. Di solito, gli enti creditizi e i finanziatori non sono molto propensi a fidarsi di chi cela le proprie informazioni. Ne consegue che l’oscuramento CRIF potrebbe risultare perfino nocivo e dannoso ai fini di una nuova richiesta di finanziamento o dilazione, che sarà più facilmente rifiutata o sospesa a data da destinarsi (ovvero a quando i dati CRIF torneranno accessibili).
Visura CRIF, è necessario pagare per accedere ai propri dati?
Stabilito che l’oscuramento CRIF non è una procedura consigliabile e che potrebbe tradursi in conseguenze spiacevoli per il debitore, occorre fare chiarezza una volta per tutte sulla richiesta di visura CRIF. Purtroppo su Internet circolano ancora troppi falsi miti e informazioni che spesso sono distanti dalla realtà (e altre volte proprio scorrette).
In particolare, occorre chiarire, come già detto in precedenza (vedi sopra) che non è necessario sborsare grosse cifre di denaro per ottenere una visura CRIF. Sul sito ufficiale sono riportate tutte le indicazioni per richiederla e chiunque può farlo da sé, perché il procedimento è davvero molto semplice; basta compilare alcuni campi per ottenere la stampa del modulo di visura che andrà poi trasmesso alla CRIF insieme alla copia dei propri documenti.
Eppure ancora oggi capita di frequente di imbattersi in richieste di soldi, anche molto onerose, per ottenere una visura. La CRIF stessa esorta i debitori (privati o aziende) a non pagare più di quanto indicato sul sito ufficiale stesso.
Nello specifico, la persona fisica (privato) che richiede una visura CRIF non sarà tenuta a pagare alcun corrispettivo, mentre per le aziende la cifra prevista è davvero minima e può arrivare a un massimo di 10 euro nel caso in cui dalla visura non emerga alcun risultato.
Eventuali pagamenti che superino questa cifra potrebbero essere attribuiti al costo dell’intervento di terze parti per ottenere la visura. Non si tratta di truffe, perché comunque l’intermediario inoltrerà la domanda e si farà pagare per il servizio offerto. Vista la semplicità della procedura, tuttavia, è molto più facile e logico usufruire del modulo presente sul sito CRIF e attendere il riscontro dell’effettuata visura.
Banche che non si avvalgono della CRIF
CRIF non è però l’unico archivio dei dati relativi a pagamenti effettuati o mancanti. Nello specifico, le banche a volte possono usufruire invece di archivi più specifici, riservati ai circuiti bancari.
In questo caso, ovviamente, quanto detto in merito alle tempistiche CRIF per la cancellazione dei dati non vale. Le banche che non si avvalgono della CRIF generalmente fanno ricorso alla Centrale Rischi di Banca d’Italia, un archivio riservato ai soli istituti di credito bancario.
Al pari della CRIF, la Centrale Rischi ha le sue regole per quanto riguarda sia l’archiviazione che l’eventuale cancellazione dei dati. Anticipiamo che questi ultimi non sono mai rimossi dall’archivio e restano comunque visibili anche dopo che il finanziamento, il prestito o la dilazione sono stati estinti. Vedremo nel dettaglio come funziona questa procedura, molto meno “problematica” di quanto non sembri.
Attenzione però, un archivio non esclude necessariamente l’altro. Le banche infatti quasi sempre preferiscono ricorrere sia alla CRIF che alla Centrale Rischi, per avere un quadro il più possibile completo della situazione finanziaria di un eventuale richiedente.
Esistono tuttavia circostanze in cui le banche non si avvalgono della CRIF per determinate operazioni; in questo caso, il rischio di mancato pagamento è considerato inesistente e la sicurezza dell’investimento è tale che l’ente bancario reputa inutile una verifica preventiva del richiedente.
Prestiti su pegno senza CRIF
Ma quali sono le categorie di prestiti che non prevedono l’uso di CRIF da parte delle banche? Le due tipologie più diffuse sono i prestiti su pegno e la cessione del quinto che si può applicare sia a buste paga, sia a pensioni.
Nel caso del prestito su pegno, la banca che eroga il prestito o la dilazione stipula, con il debitore, un pegno. Il debitore può impegnare oggetti personali di valore (come preziosi, quadri, antiquariato o pellicce) oppure veicoli di cui sia intestatario. Laddove il pagamento non dovesse andare a buon fine nei termini previsti (al netto di eventuali interessi maturati), la banca provvederà al pignoramento dei beni previsti e alla successiva vendita degli stessi.
E’ facile capire perché in questo caso non sia necessario alcun tipo di verifica CRIF. Il pegno testimonia da un lato la buona fede del debitore e, dall’altro, serve da garanzia per la banca. Anche nella peggiore delle ipotesi, se il debitore non fosse in grado di saldare la sua situazione nei tempi previsti, il valore dei beni pignorati riporterà in pari l’istituto bancario, che non avrà perduto nulla dall’investimento.
Al momento della stipula del presto la banca rilascia al richiedente una polizza di pegno che illustra le caratteristiche del bene, il suo valore, la cifra concordata per il prestito e le relative scadenze. Il documento va riconsegnato quando il debitore riscatta il prestito con il saldo della somma dovuta e ritira i beni in pegno, oppure decide di impegnarli nuovamente, rinnovando la polizza.
Cessione del quinto senza CRIF, è possibile?
Anche per quanto riguarda i prestiti con cessione del quinto le banche difficilmente scelgono di usufruire di CRIF (o della Centrale Rischi) per valutare la situazione finanziaria del richiedente. Il motivo anche in questo caso è abbastanza palese per chi conosce un minimo come funziona questa forma di finanziamento.
La cessione del quinto prevede che il prestito sia pagato automaticamente tutti i mesi destinando un quinto dello stipendio (o della pensione) alla banca che ha erogato il finanziamento. Il quinto viene automaticamente detratto al momento del pagamento dello stipendio o del contributo pensionistico. Quindi la banca non rischierà di rimanere scoperta e non ha necessità di verificare la situazione finanziaria del richiedente.
In questi casi la banca si concentra di più sul tipo di entrata di cui il debitore intende cedere il quinto. Per esempio, nel caso di un quinto sullo stipendio, potrebbe voler esaminare le caratteristiche contrattuali dell’assunzione; se il contratto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato e, nel primo caso, per quanti mesi, a quanto corrisponde la retribuzione mensile e se sono previsti altri addebiti o trattenute sulla busta paga.
Discorso analogo vale per la cessione del quinto sulla pensione. In questo caso i finanziamenti con cessione del quinto hanno una durata massima che non può superare i 10 anni (a partire da un minimo di 2).
Al contrario, non possono richiederli i pensionati che usufruiscono di assegni sociali, di invalidità o di sostegno al reddito.
Centrale Rischi Banca d’Italia, la cancellazione è possibile?
In precedenza si è parlato della Centrale Rischi Banca d’Italia, l’altro archivio principale a cui si rivolgono le banche che non si avvalgono della CRIF.
Nel caso in cui si risulti segnalati alla black list della Centrale Rischi, è possibile richiedere la cancellazione? E, in caso contrario, si risulta per sempre “cattivi pagatori” e inaffidabili? In altre parole, come si può dimostrare alle banche la propria affidabilità anche se non si è riusciti a rimborsare un prestito e si è fatto ricorso, magari, a una soluzione come il saldo e stralcio?
La Centrale Rischi non prevede la cancellazione dei dati, nemmeno laddove il debito contratto sia saldato. Le banche tuttavia richiedono periodicamente l’aggiornamento dei dati, quindi in caso di pagamento con saldo e stralcio quest’ultimo sarà riportato nelle causali insieme allo storico della pratica.
Non occorre nemmeno pensare che la segnalazione alla Centrale Rischi Banca d’Italia equivalga in automatico a una “condanna a vita” che impedirà al debitore di ottenere altri prestiti, dilazioni o agevolazioni dall’istituto di credito prescelto (o da altri). Infatti lo storico è, sì, conservato anche dopo l’estinzione del debito, ma i dati restano visualizzabili solo per un periodo limite fissato a 36 mesi.
Dopo tale data, lo storico non sarà più consultabile a meno che la banca non abbia nel frattempo eseguito nuove segnalazioni sulla situazione finanziaria in oggetto. L’archivio della Centrale Rischi, infatti, non consente di visualizzare dati antecedenti agli ultimi 36 mesi solari per ciascun nominativo o pratica in esame.
Bernardino
Buongiorno sono un pensionato di 70 anni soono svariati anni che stó conbattendo con tribunali banche e FINANZIARIE,dovuto sempre per bisogno ci siamo rivolti a degli amici che conoscevano persone non buone usurai dopo.Cosi non ho potuta pagare più banche e finanziarie, con finanziarie fino addesso sono normale però ci siamo trovati con il pignoramento di casa dove abito con la famiglia qui premetto sono state indette 5 aste deserte e il prezzo era troppo basso il giudice ha deciso di chiudere il procedimento..Poi ce un ricorso ( vorrei essere contattato per ulteriori informazioni grazie.)