Con decreto ingiuntivo si intende un provvedimento di carattere giudiziale mediante il quale un Tribunale costringe un debitore a pagare uno specifico importo. Se quest’ultimo ritiene che tale pagamento non sia dovuto, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo.
A partire dalla data in cui viene notificato, può richiedere l’opposizione entro 40 giorni. Se oltrepassa tale termine, il decreto assume forma definitiva e non sarà più possibile revocarlo.
Ma come funziona l’opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo? Vediamolo di seguito.
Come Funziona l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
L’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo può essere richiesta dal debitore nel momento in cui questi riesca a provare che il decreto non era stato portato alla sua conoscenza per colpa di una notifica irregolare, per motivazione di forza maggiore o per un caso totalmente fortuito.
Disciplinata dall’articolo 650 del Codice di Procedura Civile, l’opposizione tardiva è una procedura di natura eccezionale poiché assume la forma di atto che ne contrasta un altro, ossia lo stesso decreto ingiuntivo, ormai definitivo secondo quanto stabilisce la legge.
Il debitore può presentare tale opposizione entro 10 giorni dal primo atto esecutivo. Nel momento in cui l’opposizione tardiva viene inglobata, ha inizio il procedimento con rito ordinario.
È ovvio che l’esito positivo dell’opposizione tardiva dipende tutto dal debitore, che sarà chiamato a provare che il credito avanzato da un secondo soggetto non è da lui dovuto. Inoltre deve anche fare in modo che siano presenti le condizioni che possono mandare avanti tale procedimento.
Opporsi a un decreto ingiuntivo equivale a un rimedio di natura impugnatoria, ma anche un processo di primo grado ordinario e di cognizione. L’opposizione deve essere indirizzata al medesimo ufficio giudiziario che è stato scelto per l’ingiunzione.
Nel paragrafo successivo parleremo dell’esito dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Opposizione a decreto Ingiuntivo: l’esito
Un decreto ingiuntivo può dare vita ai seguenti esiti:
- il Giudice decide il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo tramite rigetto totale o sentenza passata in giudicato;
- il Giudice ha la facoltà di emettere un’ordinanza che va ad estinguere il processo inerente al decreto e alla sua efficacia esecutiva;
- il Giudice decide di accogliere, anche se in parte, l’opposizione.
Nel caso in cui dovesse verificarsi un accordo tra le parti, quindi una conciliazione tra creditore e debitore, il Giudice provvederà alla riduzione della somma che il debitore deve, confermando però che gli atti esecutivi sono validi, così come l’ipoteca scritta, ma potrebbe anche dichiarare il decreto non esecutivo.
Ma come viene notificata l’opposizione al decreto ingiuntivo? Vediamolo di seguito.
Opposizione Decreto Ingiuntivo, come viene notificata
L’opposizione al decreto ingiuntivo tramite atto di citazione deve essere notificata alla controparte, sia all’interessato che al suo avvocato.
La consegna della notifica può avvenire tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure per mano di un ufficiale giudiziario, all’interessato oppure al suo avvocato.
Se la notifica viene fatta a mano dall’ufficiale giudiziario, questi deve poi provvedere alla comunicazione di tale operazione presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo dell’opposizione.
Invece, se la comunicazione viene recapitata all’avvocato dell’interessato, questi devi poi comunicare la notifica tramite PEC.
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