Ti è stata notificata una cartella esattoriale mentre non eri in casa e nessuno nel palazzo poteva ritirarla per te. Dopo un po’ di tempo scopri che l’atto è stato depositato al Comune.
Questa procedura non ti sembra molto valida perché ritieni che in qualche modo dovessi essere avvisato del tentativo di notifica della cartella.
Scopri quando è necessario l’avviso sulla porta di casa del destinatario della notifica di una cartella esattoriale che è momentaneamente assente e che quindi non può sapere in altro modo del passaggio del messo dell’Agenzia delle Entrate.
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Notifica cartelle esattoriali in caso di irreperibilità relativa del destinatario
Nel caso in cui il destinatario della notifica di una cartella esattoriale non sia temporaneamente in casa perché al lavoro, in vacanza o semplicemente uscito per delle commissioni è previsto dalla legge un iter preciso per la notifica.
In queste situazioni di assenza si parla di «irreperibilità relativa» e si applicano, anche per gli atti tributari, le disposizioni dell’art. 140 del Codice di procedura civile, che prevede il compimento di tre operazioni da parte del notificatore che riscontra l’irreperibilità del destinatario (o il suo rifiuto a ricevere la notifica):
- Il deposito degli atti presso il Comune in cui andava effettuata la notifica della cartella;
- L’affissione di un avviso di deposito dell’atto sulla porta di casa o dell’ufficio del destinatario;
- L’invio della cosiddetta raccomandata informativa con avviso di ricevimento, per comunicare il deposito dell’atto da notificare presso il Comune.
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Notifica senza avviso di deposito: quando può considerarsi nulla?
La notifica della cartella si considera perfezionata solo quando, compiuti i tre passaggi indispensabili, il destinatario riceve la raccomandata informativa, oppure se decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della stessa, questa non viene ritirata.
Se, però, viene omesso anche solo uno di questi passaggio, anche quello dell’avviso di deposito da affiggere alla porta di casa, o da lasciare nella cassetta delle lettere, la notifica è da considerarsi nulla.
Come ha stabilito la Cassazione in una sentenza la prova del perfezionamento della notifica di cartella spetta al mittente.
In caso di contestazione da parte del destinatario deve fornire l’avviso di ricevimento che è «parte integrante della relazione di notifica» necessario alla verifica che l’atto da notificare «è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario» anche se quest’ultimo non ha ritirato l’atto.
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Se il destinatario si è trasferito altrove serve l’affissione dell’avviso?
Questa procedura appena descritta è valida solo in caso di irreperibilità relativa. Ma cosa succede se l’assenza del destinatario è definitiva, come nel caso di un suo cambio di residenza?
Nel caso di irreperibilità assoluta si applica un diverso regime per la notifica della cartella. Si salta l’affissione dell’avviso di notifica sulla porta di casa (sarebbe inutile se il destinatario si è trasferito altrove) ma basta il deposito dell’atto al Comune e l’affissione dell’avviso sull’Albo pretorio del Comune, consultabile anche online per quasi tutti i Comuni italiani.
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