Per istanza di fallimento si intende un atto mediante il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità l’apertura di un procedimento fallimentare a carico di un imprenditore in quanto sussistono dei requisiti soggettivi (ai sensi degli articoli 1 legge fallimentare e 2195 codice civile) e oggettivi (ex articoli 2221 codice civile e articolo 5 legge fallimentare).
È importante sottolineare che l’istanza fa parte di un’unica forma prevista dalla legge per iniziare una procedura di fallimento. Infatti, la legge fallimentare del 2006 ha abrogato l’articolo 8, il quale prevedeva che un Tribunale, di sua iniziativa, conoscesse gli eventi che indicavano uno stato di insolvenza.
Istanza di fallimento in proprio, cosa significa
L’istanza di fallimento in proprio significa che è lo stesso debitore a chiedere istanza di fallimento. In condizioni normali, spetta al creditore o alla Pubblica Autorità, ma l’art. 6 della legge fallimentare ha offerto questa possibilità di procedere anche allo stesso debitore.
Ci sono addirittura alcune situazioni in cui il debitore è obbligato ad avviare la procedura in cui dichiara il proprio fallimento.
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Cosa succede dopo la dichiarazione di fallimento
Una volta che viene depositato l’atto di dichiarazione di fallimento da parte del debitore, oltre alla relativa documentazione allegata e al pagamento dei costi di marca da bollo, diritti di segreteria e contributo unificato, il Giudice fisserà la data dell’udienza.
Alla fine dell’udienza, il Giudice del Tribunale fallimentare territorialmente competente emette la sentenza, in cui sono disposti i seguenti provvedimenti:
- la nomina del Giudice che sarà delegato alla procedura di fallimento;
- la nomina del curatore fallimentare;
- obbliga al debitore titolare di azienda il deposito, entro 3 giorni, presso la cancelleria del Tribunale tutta la documentazione riguardante i bilanci, le scritture contabili e fiscali e l’elenco dei creditori;
- fissa la data per una nuova udienza in cui verranno verificati i crediti;
- fissa il termine per presentare la domanda di insinuazione e quella di rivendicazione di diritti personali e reali.
Al termine dell’iter di cui sopra, la sentenza del Giudice verrà notificata al debitore e comunicata al Pubblico Ministero, al curatore e al creditore. Infine, verrà annotata nel Registro delle Imprese che si trova nella stessa sede legale dell’azienda.
Fallimento persone fisiche
Parlare di fallimento da parte di persone fisiche, conosciuto anche come “fallimento personale”, è fondamentalmente sbagliato.
Una persona fisica è un soggetto che non né titolare di un’attività di impresa e né un piccolo imprenditore che non abbia effettuato investimenti superiori a 300.000 euro, e con ricavi che, negli ultimi tre bilanci, non abbiano superato i 200.0000 euro, e con debiti non superiori a 500.000 euro. In altre parole, si sta parlando di soggetti che, di fatto, non possono fallire.
Quindi, quando si parla di fallimento di una persona fisica, in realtà si intende ben altro. In effetti, in base a quanto enunciato dalla legge n. 3 del 27/01/2012, la Disciplina di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento offre la possibilità di accesso alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori.
Con questa procedura, le persone fisiche non possono fallire, ma che sono fortemente indebitate, possono ricorrere al Giudice per proporre un piano specifico di risanamento della situazione debitoria in cui versano.
Sarà quindi compito del Giudice esaminare se il piano di risanamento del debito a lui sottoposto è fattibile e, eventualmente, emettere un decreto di sospensione delle procedure giudiziarie in corso contro la persona fisica in questione.
L’utilità di queste indicazioni è, senza dubbio, insindacabile, poiché una persona giuridica sa a chi rivolgersi in caso di fallimento personale, che può evitargli di essere risucchiato dal pericoloso vortice debitorio.
Le persone fisiche non sono altro che consumatori incapaci, per diverse ragioni, di pagare i propri debiti. Grazie alla procedura di esdebitamento, possono dichiarare fallimento.
Ovviamente, a questa procedura possono accedere soltanto le persone fisiche, i lavoratori dipendenti e autonomi, i piccoli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e gli enti collettivi con o senza personalità. In altre parole, si parla di soggetti che non possono accedere alla legge fallimentare propria degli imprenditori.
Per accedere al piano di fallimento, una persona fisica deve ottemperare a determinati requisiti. In primo luogo, il consumatore deve effettivamente trovarsi in una situazione di forte indebitamento, poi non deve aver usufruito della stessa procedura negli ultimi cinque anni, non deve aver subito revoca o cessazione degli effetti di un piano precedente e, infine, è obbligato a presentare tutta la documentazione necessaria per ricostruire la situazione patrimoniale.