Il processo di esecuzione è una procedura legale attraverso la quale un creditore cerca di ottenere il pagamento di un debito da parte del debitore.
Il processo di esecuzione inizia quando un creditore, dopo aver tentato invano di ottenere il pagamento del debito in modo amichevole, decide di intraprendere azioni legali.
Di solito, il primo passo è quello di presentare una richiesta di pagamento al tribunale competente. La richiesta può includere documenti che dimostrano l’esistenza del debito, come contratti, fatture o accordi di pagamento.
Come avviene il processo di esecuzione
Dopo aver presentato la richiesta di pagamento al tribunale competente, quest’ultimo procederà ad avviare il processo di esecuzione.
Ciò potrebbe comportare l’emissione di un’ordinanza di pagamento o di un decreto di pagamento nei confronti del debitore.
Questi documenti ordinano al debitore di pagare l’importo del debito entro un determinato termine.
Se il debitore non rispetta l’ordinanza di pagamento, il creditore può intraprendere ulteriori azioni legali per ottenere il pagamento. Ciò potrebbe includere l’esecuzione forzata, come ad esempio il pignoramento di beni o l’iscrizione di un ipoteca sulle proprietà del debitore.
In alcuni casi, potrebbe essere possibile anche il sequestro di conti bancari o la riscossione tramite il datore di lavoro del debitore.
Le caratteristiche del processo di esecuzione
Il processo esecutivo può manifestarsi in varie declinazioni, in base al tipo di richiesta da soddisfare. Tuttavia è possibile individuare alcune similitudini comuni a tutti i procedimenti:
- la fase istruttoria non è mai presente;
- non esiste contraddittorio. Il debitore entra nel processo solo nel momento in cui si oppone all’esecuzione, avviando un autonomo giudizio di cognizione;
- non è esclusivo, infatti, uno stesso bene può essere oggetto di diversi procedimenti;
- è necessaria la presenza di un titolo esecutivo per la legittimazione.
I principi del processo di esecuzione
Anche se il processo esecutivo si differenzia dal processo di cognizione, entrambi si basano sui medesimi principi fondamentali:
- principio della domanda;
- principio dell’impulso di parte;
- principio della disponibilità.
La competenza del processo di esecuzione
Il processo esecutivo non può avere luogo presso un Giudice di Pace, ma compete esclusivamente al tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo che la figura del pretore è stata eliminata.
L’indicazione della competenza territoriale avviene secondo questa regola:
- se si tratta di beni, la competenza è del giudice del luogo in cui si trovano;
- se si tratta di crediti, la competenza è del giudice del luogo di residenza del debitore;
- se si tratta di obblighi di fare o di non fare, la competenza è del giudice del luogo in si deve rispondere all’obbligo.
Le 3 fasi del procedimento esecutivo
Il processo esecutivo è composto da tre fasi:
- pignoramento, atto che permette sottoporre al processo esecutivo dei beni sottratti al debitore;
- liquidazione dell’attivo, in cui i beni pignorati vengono liquidati;
- distribuzione forza delle somme di denaro ai creditori.
Questa struttura è soggetta a modificazioni in base al tipo di beni in oggetto e del luogo in cui si trovano.
Al creditore viene concesso di decidere per quali beni far partire il processo esecutivo e quali tipo di procedimento avviare.