Cosa accade dopo l’ingiunzione? quali rischi corre il debitore? Le conseguenze di un decreto ingiuntivo possono essere molto gravi nei confronti del debitore. Se non si procede al pagamento della somma pattuita nei termini previsti dalla normativa vigente, infatti, il rischio è quello che il tribunale passi all’esecuzione forzata, ovvero un pignoramento dei beni che possono essere sia di natura finanziaria sia materiali.
Il decreto ingiuntivo permette al creditore di recuperare la cifra spettante in tempi relativamente brevi; questo tipo di procedimento, infatti, tende a risolversi piuttosto rapidamente, trascorsi i termini massimi stabiliti per la correzione della propria posizione debitoria.
Il decreto ingiuntivo rappresenta un provvedimento giudiziale cruciale nel contesto del debito bancario, poiché permette al creditore di intraprendere un’azione legale rapida contro un debitore inadempiente. Questa procedura può avere gravi conseguenze per il debitore, incluse azioni esecutive severe come il pignoramento dei beni.
Il debitore ha facoltà di bloccare la procedura presentando istanza di opposizione al decreto ingiuntivo, ma nel caso la richiesta non fosse valida o comunque non presentata in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, quali sono le conseguenze effettive nel momento in cui un decreto ingiuntivo si trasforma in esecuzione forzata? E quali sono i passi necessari da compiere per evitarle?
Cenni sul decreto ingiuntivo
Nel sistema giuridico italiano, il decreto ingiuntivo è regolato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), e si trova inserito nel Libro IV dedicato ai Procedimenti Speciali, specificatamente nel Capo I intitolato “Dei procedimenti sommari”.
Per comprendere la portata delle conseguenze scaturite da un’ingiunzione occorre capire in primo luogo come funziona. Il decreto ingiuntivo è indubbiamente meno cavilloso di una tradizionale causa civile e, in molti, intraprendono questa strada proprio per la snellezza della procedura. La parte lesa, ovvero il creditore, presenta istanza di mancato pagamento da parte del debitore e ingiunge il pagamento del dovuto entro un limite massimo, avvalendosi dell’autorità del tribunale. La controparte non ha diritto ad essere ascoltata, mancando del tutto la presenza di un contradditorio, a meno che non si opponga al decreto in seguito all’emissione dello stesso.
Il Tribunale emette quindi un atto di precetto che dà al debitore la possibilità di saldare la sua situazione finanziaria entro i 10 giorni successivi alla trasmissione dello stesso. In caso di riscontrata inadempienza e in assenza di opposizione al decreto ingiuntivo, lo stesso Tribunale provvederà a trascrivere il pignoramento autorizzando di fatto l’esecuzione forzata.
Una conseguenza al decreto ingiuntivo è l’esecuzione forzata
Con il termine di esecuzione forzata ci si riferisce, in ambito legale, all’espropriazione dei beni intestati all’oggetto di un decreto ingiuntivo; questi ultimi possono essere di varia natura in base anche al valore del debito stesso. L’esecuzione forzata ha carattere principalmente coatto ed è possibile impugnare i beni di proprietà del debitore al fine di rivenderli, laddove il loro valore stimato da un perito sia sufficiente a coprire l’ammanco fatto oggetto di decreto ingiuntivo. In presenza di uno o più soggetti terzi che abbiano offerto garanzia di pagamento per conto del debitore, l’esecuzione forzata può applicarsi di riflesso anche al loro patrimonio.
Tipi di esecuzione conseguenti al decreto ingiuntivo
Un decreto ingiuntivo, una volta emesso e non contestato, può portare a conseguenze significative per il debitore, principalmente attraverso l’esecuzione forzata dei suoi beni. Questo processo si suddivide in esecuzione immobiliare e esecuzione mobiliare, entrambe finalizzate al recupero del debito.
Esecuzione immobiliare
L’esecuzione immobiliare è una diretta conseguenza di un decreto ingiuntivo che non è stato opposto o saldato nei termini previsti. Consiste nel pignoramento e nella successiva vendita all’asta degli immobili di proprietà del debitore.
Procedura: Inizia con il pignoramento legale degli immobili, seguito dalla loro vendita all’asta pubblica. Il ricavato viene utilizzato per coprire il debito con il creditore.
Implicazioni per il debitore: Questa azione può avere impatti devastanti sulla stabilità finanziaria e personale del debitore, includendo la perdita della casa o di altri beni immobili di valore.
Esecuzione mobiliare
Segue il decreto ingiuntivo quando il debitore non adempie volontariamente. Si focalizza sui beni mobili, come veicoli, elettronica, e oggetti di valore all’interno della proprietà del debitore.
Procedura: Un ufficiale giudiziario valuta e cataloga i beni mobili, che vengono poi venduti all’asta. Il processo può richiedere l’assistenza delle forze dell’ordine per garantire che l’inventario sia completo e accurato.
Implicazioni per il debitore: La perdita di beni personali può non solo impoverire il debitore ma anche limitare significativamente la sua capacità di generare reddito, specialmente se gli strumenti di lavoro vengono pignorati (nonostante siano generalmente esclusi dalla pignorabilità).
Impatto complessivo delle esecuzioni
Le conseguenze di queste esecuzioni forzate sono profonde, influenzando non solo la posizione finanziaria ma anche la vita personale del debitore. La perdita di proprietà essenziale può portare a situazioni di grave difficoltà economica e stress emotivo.
Responsabilità legale: Le procedure di esecuzione devono seguire scrupolosamente la legislazione in vigore, per garantire che i diritti del debitore non siano indebitamente compromessi. La trasparenza e la correttezza del processo sono essenziali per mantenere l’equilibrio tra i diritti del creditore e quelli del debitore.
In conclusione, le conseguenze di un decreto ingiuntivo possono estendersi ben oltre il recupero finanziario, influenzando aspetti significativi della vita del debitore. È cruciale che i debitori siano consapevoli delle possibili implicazioni e agiscano rapidamente per opporsi al decreto, se appropriato, o per trovare soluzioni alternative al fine di evitare l’esecuzione forzata.
Una conseguenza al decreto ingiuntivo è il pignoramento presso terzi
Una delle conseguenze più incisive di un decreto ingiuntivo non contestato è il pignoramento presso terzi. Questo tipo di esecuzione forzata permette al creditore di agire direttamente contro i beni o le risorse finanziarie che terze parti detengono per conto del debitore.
Meccanismo del pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi si attua quando il creditore intercetta asset finanziari del debitore che sono in possesso di terzi. Questo può includere stipendi, pensioni, crediti pendenti e fondi in conti correnti.
Elementi soggetti a pignoramento:
- Stipendi: Parte dello stipendio del debitore può essere trattenuta direttamente dal datore di lavoro.
- Pensioni: Anche le pensioni possono essere soggette a pignoramento, con limitazioni per garantire la sussistenza del debitore.
- Crediti: Qualsiasi credito che il debitore abbia verso terzi può essere pignorato.
- Conti correnti: I fondi disponibili nei conti bancari del debitore possono essere congelati e trasferiti al creditore.
Normativa di riferimento
Il pignoramento presso terzi è regolato dall’articolo 543 del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce le modalità procedurali e i diritti del creditore e del debitore, assicurando che il processo sia condotto in maniera equa e trasparente.
Impatto del pignoramento presso terzi
Questa forma di esecuzione diretta può avere un impatto profondo sulla situazione finanziaria del debitore:
- Accesso limitato a risorse finanziarie: Il blocco di fondi o la trattenuta di parte dello stipendio possono limitare significativamente la capacità del debitore di gestire le proprie finanze quotidiane.
- Impatto emotivo e sociale: La procedura può creare stress e stigmatizzazione, poiché coinvolge direttamente terze parti come datori di lavoro o istituti finanziari.
- Complicazioni legali: Il debitore deve essere adeguatamente informato e ha il diritto di contestare il processo se ritiene che sia stato eseguito in modo improprio.
In conclusione, il pignoramento presso terzi rappresenta una delle conseguenze più dirette e invasive di un decreto ingiuntivo. È vitale che sia i creditori che i debitori comprendano pienamente i loro diritti e le procedure legali per mitigare l’impatto di questa azione e salvaguardare le posizioni finanziarie e personali coinvolte.
Le tempistiche dell’esecuzione forzata
In linea di massima i creditori preferiscono accettare soluzioni o proposte alternative provenienti dal debitore al fine di rientrare, anche parzialmente, del proprio credito.
Se infatti è vero che un decreto ingiuntivo è un procedimento veloce e per questo conveniente, lo stesso non può dirsi delle tempistiche dell’esecuzione forzata.
- Il creditore invia al debitore una lettera di costituzione in mora (Art.1219 c.p.c.) cui, entro 15 giorni, il debitore dovrà rispondere ;
- Trascorsi i 15 giorni, il creditore ha 60 giorni di tempo per notificare al debitore il decreto ingiuntivo ;
- Il debitore ha 40 giorni per presentare opposizione ;
Entro i 40 giorni successivi al ricevimento del decreto ingiuntivo, il debitore potrà pagare il debito oppure opporsi al decreto.
È possibile rateizzare un decreto ingiuntivo?
Qualora non sussistano le possibilità di fare opposizione al decreto ingiuntivo, il debitore può comunque difendersi in qualche modo, evitando l’esecuzione forzata?
Come abbiamo visto in precedenza, è possibile appellarsi al giudice e richiedere di rateizzare il decreto; in questo modo la somma non sarà pagata in un’unica soluzione ma ripartita in più rate di importo fisso e costante, fino al raggiungimento del saldo totale, proposta che dovrà essere accettata dal creditore.
Ma quali sono i termini previsti dalla legge per la rateizzazione di un decreto ingiuntivo, e come bisogna procedere?
Esistono diverse soluzioni, ed è bene ricordare che si può richiedere una conversione del pignoramento anche nel caso in cui quest’ultimo sia già stato emesso.
Pagamento rateale di un decreto ingiuntivo, come funziona
Il pagamento rateale è una soluzione a cui ricorrono molti debitori resi oggetto di decreto ingiuntivo, in quanto permette di versare mensilmente una rata fissa per un determinato periodo di tempo, alleggerendo il piano di rientro.
Nei casi di saldo parziale, invece, si fa ricorso ad un’altra tipologia di pagamento che è il saldo e stralcio, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Come accennato, il pagamento rateale non necessariamente sarà accolto dal creditore, il quale potrebbe rifiutare di fronte a soluzioni con scadenze troppo lunghe o importi di valore troppo basso; tuttavia, nulla impedisce alle due parti di contrattare e cercare di trovare una soluzione di comodo che soddisfi entrambi.
Nel caso in cui il creditore si rifiutasse di accettare il pagamento rateale, il debitore potrà procedere ad un pagamento parziale ; in questo modo infatti l’esecuzione forzata potrebbe essere soggetta a rallentamenti o perfino sospesa.
In questa fase l’ausilio di un valido professionista è fondamentale per evidenziare agli occhi del giudice la buona volontà del debitore. Inoltre il debito decresce ad ogni pagamento, imponendo al creditore di revisionare la contabilità da allegare agli atti.
Conversione del pignoramento, come funziona?
Un’ulteriore soluzione per evitare le conseguenze del decreto ingiuntivo è la conversione del pignoramento ; si tratta di un rimedio “in extremis”, in assoluto l’ultima opportunità che il debitore ha prima che il pignoramento divenga attivo e il Tribunale autorizzi l’esecuzione forzata, con la conseguente espropriazione dei beni.
La conversione del pignoramento prevede il versamento di una somma iniziale con la garanzia, da parte del debitore, di saldare la rimanenza in rate mensili di importo stabilito dal tribunale.
Si fa riferimento all’articolo 495 del Codice Civile che ha però subito modifiche sostanziali dal decreto legge 135/2018.
Il debitore esecutato impedisce di fatto la vendita dei beni offrendo un corrispettivo in denaro. La domanda può essere presentata una e una sola volta, pena la decadenza della stessa.
- Contestualmente alla domanda di conversione del pignoramento il debitore effettuerà il versamento di un sesto (a monte della legge del 2018 – in precedenza il corrispettivo era di un quinto) dell’importo dovuto, non soltanto al creditore ma comprensivo anche di spese legali ed eventuali interessi; la somma deve essere versata con assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale, che provvederà a ripartirla alle parti in causa.
- Una volta accettata la domanda di conversione il Tribunale stabilisce delle rate mensili valutando anche l’ammontare delle stesse. Le rate non possono essere superiori a trentasei (48 prima dell’entrata in vigore della legge del 2018) e, in caso di mancato pagamento di una sola delle rate (o di pagamento tardivo) si procederà immediatamente alla vendita dei beni.
Nel caso in cui invece le rate vengano regolarmente pagate dal debitore, il Tribunale prenderà nota dei versamenti e provvederà, al termine degli stessi, a cancellare il pignoramento e versare le rimanenze ai creditori. Generalmente le somme vengono elargite a questi ultimi a scadenza semestrale.
orionalfa
In questo caso il ‘debitore’ è “l’amministratore del condominio” al quale i condomini (tutti) hanno dato il denaro per pagare i debiti e questi non li ha dati al creditore. Non sarebbe il caso di perseguire prima colui che non ha fatto il suo dovere d’istituto?