Che cos’è l’opposizione a pignoramento presso terzi? È la soluzione che può adottare il debitore quando ritiene che le pretese del creditore siano infondate o illegittime.
Come funziona il Pignoramento presso terzi e cos’è
Il pignoramento presso terzi è la procedura di intimazione a non disporre dei beni pignorati che non sono in diretto possesso del debitore ma di un terzo soggetto, considerato a sua volta debitore del debitore. Pertanto si impedisce al debitore di poter usufruire dei beni pignorati. L’esempio più chiaro è il tentativo del creditore di pignorare una somma di denaro sul conto corrente di un ente di credito di cui il debitore è intestatario. Il creditore quindi prima notifica al debitore il titolo esecutivo, successivamente passa all’intimazione a pagare e poi notifica l’atto di pignoramento dei beni sia al debitore che al terzo possessore.
La dichiarazione del terzo pignorato: cos’è
In caso di opposizione a pignoramento presso terzi si rispetta una specifica procedura che prevede:
- Una dichiarazione del terzo pignorato rilasciata dalla banca o dal datore per comunicare al creditore l’importo delle somme che il debitore possiede;
- Un’udienza davanti al giudice per consentire al terzo possessore dei beni pignorati di presentare la sopracitata dichiarazione;
- Un’altra udienza in cui il giudice dispone o la vendita dei beni o l’assegnazione delle somme da restituire.
Pignoramento presso terzi: come fare opposizione
Se però il debitore ritiene il provvedimento ingiusto può fare opposizione di pignoramento presso terzi presentandone richiesta al giudice che, pertanto, dovrà tener conto del ricorso prima di disporre l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. L’opposizione può essere proposta sia dal debitore che dal terzo possessore dei beni.
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Opposizione all’esecuzione di pignoramento
Nel caso specifico il debitore può fare opposizione all’esecuzione del pignoramento contestando il diritto del creditore di pignorare i beni quando e se reputa che i beni siano impignorabili o il debito sia prescritto. In tal caso si può presentare opposizione all’esecuzione ancora prima che venga eseguito il pignoramento ma sempre prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione.
Cosa deve fare il debitore in caso in cui notificato un atto di precetto o di pignoramento presso terzi?
Il debitore, quindi, quando riceve la notifica del precetto o del pignoramento presso terzi deve prima di tutto rivolgersi ad un legale o un consulente così da poter verificare la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore. Qualora questa sia infondata si potrà subito procedere con l’opposizione al precetto, evitando così il pignoramento presso terzi e dimostrando al giudice che il debito sia prescritto. Se, invece, la pretesa del creditore è fondata il debitore dovrà tentare, tramite il proprio legale, un accordo transattivo al fine di poter rateizzare il debito o ottenerne una riduzione. Infine, se necessario, il debitore potrà appellarsi all’irregolarità della notifica del creditore richiedendo un’opposizione agli atti esecutivi.