Il concordato semplificato è una nuova procedura che consente a un imprenditore di ottenere da parte del tribunale l’omologazione nonostante sia assente l’accordo con i creditori.
Introdotta dal Decreto Legge n.118 del 24 agosto 2021, questa procedura rappresenta una novità di estrema importanza per quanto riguarda le procedure di composizione della crisi, poiché sia la liquidazione dei beni che la cessazione di un’azienda possono essere perseguite con abbastanza facilità. In questo modo, viene scongiurato il ricorso alla procedura fallimentare.
Concordato semplificato: come funziona e normativa
Come anticipato in precedenza, a introdurre il concordato semplificato è stato il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021.
Con questa nuova procedura, l’esperto che l’ha seguita dichiara che le trattative non hanno avuto buon fine e che è impossibile utilizzare le soluzioni negoziate, vale a dire un accordo per ristrutturare il debito oppure parziali accordi inquadrati in un piano di risanamento.
In questo caso, l’imprenditore può adire il tribunale competente proponendo un concordato per cessione dei beni, che deve essere accompagnato da un piano di liquidazione e dalla documentazione indicata indicati dall’art. 161, comma 2, lett. a), b), c) e d), l.fall.
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Chi chiede il concordato semplificato
A chiedere il concordato semplificato è un imprenditore che versa in condizione di difficoltà e che ha giovato della procedura di composizione negoziata. Ciò, naturalmente, può avvenire soltanto quando l’esperto abbia dichiarato che le trattative imbastite e portate avanti non sono riuscite a dare risoluzione alla crisi.
Quindi, l’imprenditore presenta al giudice la proposta di concordato per cedere i propri beni se la sua intenzione è quella di liquidare il proprio patrimonio senza nessun pregiudizio da parte dei creditori.
Inoltre, l’imprenditore ha la facoltà di chiedere l’omologazione del concordato presentando ricorso presso il tribunale territorialmente competente, ossia quello che ha sede nella stessa città dove si trova la sede principale dell’azienda.
Cosa accade dopo? Il tribunale fissa l’udienza e ordina che ai creditori venga comunicata la proposta, i quali hanno ovviamente il diritto di opporsi all’omologazione. Tramite decreto esecutivo, durante l’udienza il Tribunale omologa il concordato nel caso in cui si è accertato che la proposta non va a causare, rispetto alla liquidazione fallimentare, pregiudizio nei confronti dei creditori.
Come affermato in precedenza, l’introduzione del concordato semplificato va a risolvere la crisi d’impresa durante la liquidazione patrimoniale. Questa procedura è già disponibile dal 24 marzo 2022.
Cos’è il concordato in bianco
Definito anche pre-concordato, il concordato in bianco è una procedura che offre al debitore la possibilità di richiedere al Tribunale, ai sensi dell’art. 161 c. 6 L.F., l’anticipo delle tutele che caratterizzano la procedura di concordato preventivo. Inoltre, potrà anche chiedere il riconoscimento di un termine entro il quale sarà tenuto a predisporre sia il piano di concordato che la relativa documentazione.
In altre parole, utilizzando il concordato in bianco, il debitore può ottenere la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive, oltre che ottenere la protezione del suo patrimonio anticipatamente rispetto ai termini ordinari.
Il debitore dovrà presentare in Tribunale i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori e l’indicazione di ogni credito. In questo modo, il Tribunale valuterà se esistono i presupposti di fattibilità aziendali dal punto di vista dimensionale. Tutta la documentazione dovrà essere depositata entro 60/120 giorni. Una proroga è possibile, ma di solito non supera i 60 giorni. Comunque, spetta al Giudice fissare tale termine.
Avvenuto il deposito della domanda di concordato in bianco presso la cancelleria, la stessa verrà pubblicata nel Registro delle Imprese in giorno successivo. A pubblicazione avvenuta, non sono permesse azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore ed è concessa la richiesta di inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedevano la data di pubblicazione.