In un condominio può accadere frequentemente che un eventuale pignoramento del conto corrente condominiale attivato da un creditore impedisca all’amministratore il pagamento ad altri fornitori, e che una volta bloccati i fondi bancari possano essere sospesi le utenze e tutti gli altri servizi.
Per recuperare la liquidità non vi è altra soluzione che la richiesta diretta ai condomini, che però potrebbero non mostrarsi disponibili a effettuare il pagamento per due volte. Anche la creazione di un eventuale fondo per morosità attraverso il quale fare fronte a tutte le obbligazioni in scadenza deve avvenire previa accettazione unanime nel corso dell’assemblea condominiale.
Dunque, come si può tutelare il condominio dai creditori? Una soluzione interessante è suggerita da una sentenza della Corte di Appello di Lecce. Continua a leggere questo articolo su Debito Bancario per saperne di più.
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Il condominio non può pagare un fornitore: cosa succede?
Se il condominio non può pagare un fornitore, quest’ultimo può ricorrere all’attivazione di un decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso condominio e notificandolo all’amministratore e infine dare avvio alla procedura di pignoramento.
Il pignoramento può avvenire indifferentemente verso i beni (o generalmente il conto corrente) del condominio e dei condomini che vi risiedono. Iniziare dal conto corrente condominiale rappresenta la via più immediata perché il pignoramento verso un singolo condomino non si attua per il credito integrale, ma in maniera proporzionale alla sua quota millesimale, mettendo in questo modo il creditore nella condizione di mettere in atto tante procedure quante sono le unità abitative.
Nella maggior parte dei casi, la ragione per cui il condominio non può pagare i creditori è che il conto corrente condominiale è scoperto.
Il creditore allora deve agire innanzitutto nei confronti dei condomini che non hanno pagato le quote della fattura non liquidata, e solo successivamente verso tutti gli altri condomini.
A comunicare l’elenco dei condomini morosi è lo stesso amministratore di condominio, e tale atto in questo caso non viene considerato violazione della privacy.
Quando il creditore decide di agire nei confronti dei singoli condomini, morosi on in regola con i pagamenti, deve farlo solo in proporzione della rispettiva quota millesimale.
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Il conto corrente condominiale è stato bloccato dal creditore
Se il conto corrente condominiale viene bloccato dal creditore, il condominio si trova nella completa impossibilità di operare. L’amministratore, non potendo avere accesso ai fondi, non può pagare le utenze e tutte le altre fatture. Ciò dà luogo sia alla sospensione dei vari servizi, sia all’aumento di azioni giudiziarie rivolte al condominio.
Questo inconveniente è risolvibile inserendo nel contratto con i fornitori un’apposita clausola che vieta al creditore di agire contro il condominio, imponendogli di prendere provvedimenti solo contro i singoli condomini. Tale clausola, alla luce della già menzionata sentenza della Corte d’Appello di Lecce, può risultare utile soprattutto in riferimento alle ditte appaltatrici di lavori.
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Cosa succede se la Ditta del lavori non viene pagata?
Ogni volta in cui in un condominio vengono autorizzati dei lavori di ristrutturazione, la delibera dell’assemblea con la quale si delega l’amministratore alla sottoscrizione del relativo contratto deve approvare anche l’istituzione di un contestuale fondo cassa, che comprende le quote devolute dai vari condomini per poter pagare la ditta appaltatrice.
Con questo passaggio si dovrebbe eliminare dalle fondamenta il rischio di morosità. Poiché l’amministratore riscuote anticipatamente le quote millesimali, vi è la certezza che il condominio disponga del denaro necessario per poter saldare il pagamento delle fatture relative ai lavori.
Tuttavia il problema della morosità di alcuni condomini continua a insorgere. Il creditore può dunque richiedere un decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento del conto corrente condominiale, bloccando all’amministratore l’accesso alla liquidità per il pagamento delle utenze.
Anche in questo caso il condominio può tutelarsi in anticipo durante la sottoscrizione del contratto di appalto, con l’inserimento di una clausola che esonera i condomini in regola da ogni provvedimento e che impone al creditore di agire, relativamente ai millesimi, solo contro i condomini inadempienti. Tale provvedimento protegge il conto corrente condominiale da qualsiasi rischio di pignoramento e quindi di blocco.
Il contratto quindi prevede che ogni obbligazione pecuniaria detenuta dalla ditta appaltatrice sia assunta a capo di ogni singolo condomino proporzionalmente alle sue quote millesimali, e il mancato pagamento può autorizzare il creditore a recuperare in maniera forzata la sua somma esclusivamente presso i condomini inadempienti, e non presso il condominio. Quest’ultimo inoltre è anche escluso da un eventuale ricorso a giudizio.