Sempre più spesso accede che, dopo aver stipulato un fido, un mutuo o un’altra operazione di finanziamento, non si riescano a pagare le rate dovute alla banca che provvede a notificare un decreto ingiuntivo per recuperare il credito vantato.
Spesso i decreti ingiuntivi delle banche presentano numerosi vizi da contestare.
Quando sono presenti dei vizi è possibile far valere le proprie ragioni mediante la cd. opposizione al decreto ingiuntivo (atto di citazione con cui il debitore contesta la pretesa della banca aprendo un vero e proprio processo ordinario che può durare anche vari anni)
L’opposizione dev’essere fatta entro il termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento del decreto ingiuntivo.
La prova del credito
La banca, quando notifica un decreto ingiuntivo, deve dare la prova del proprio credito.
Puoi vedere il video in cui ti spiego tutto ciò che devi fare qui.
Per far ciò è necessaria la forma scritta e quindi deve produrre in giudizio tutta la documentazione da cui possa evincersi l’esistenza del credito.
Nella maggior parte dei casi le banche, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, allegano come prova scritta il cd. saldaconto (registro nel quale la banca indica in maniera riassuntiva i rapporti con il cliente) e non l’estratto conto (documento contabile in cui sono indicate analiticamente le varie voci del rapporto di credito ad es. le operazioni effettuate, gli interessi, il saldo, i numeri debitori ecc…)
La giurisprudenza prevalente ritiene che il saldaconto non sia sufficiente ad ottenere un legittimo decreto ingiuntivo che sarà quindi invalido a provare il credito.
L’estratto conto invece, è sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo, anche se nel processo ordinario,( e quindi in caso di opposizione a decreto ingiuntivo) assume valore di prova meramente indiziaria e quindi sarà necessario per la banca depositare ulteriori documenti per provare il proprio credito(ad esempio la prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente, la copia del contratto di conto corrente e di concessione del credito, le comunicazioni di modifica unilaterale del tasso)
Nel caso in cui non dovesse riuscire a depositare tale documentazione, potrebbe rischiare di perdere la causa.
Spesso succede, soprattutto nei rapporti datati, che la banca depositi soltanto la documentazione degli ultimi 10 anni.
A questo proposito bisogna distinguere tra onere della prova ed onere di custodia.
La banca ha l’onere di custodire la documentazione per 10 anni mentre l’onere della prova non è soggetto a prescrizione.
Quindi nel caso in cui il rapporto avesse durata di 20 anni e dal primo estratto conto depositato si evincesse un saldo debitore del cliente ad esempio di – 30.000,00 euro , la banca dovrebbe provare come ha maturato quel credito.
Nel caso in cui non dovesse riuscirci, si applicherebbe il cd. “saldo zero” ovvero il cliente otterrebbe il recupero dei 30.000,00 euro perchè il saldo negativo diventa pari a zero.
Anomalie Bancarie: gestione e opposizione
Nel contesto bancario, si possono riscontrare diverse anomalie nei rapporti di credito che richiedono attenzione e intervento. Queste includono:
Conti Correnti:
- Anatocismo: Capitalizzazione degli interessi vietata in determinate condizioni.
- Interessi Ultra-legali: Applicazione di tassi di interesse superiori a quelli legalmente permessi.
- Commissione di Massimo Scoperto (CMS): Addebito per il massimo scoperto su un conto corrente che talvolta può essere contestato per la sua applicazione.
- Usura: Applicazione di tassi d’interesse che superano il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.
- Capitalizzazione Usura: Il fenomeno dell’aggiunta degli interessi al capitale principale, generando un effetto di interesse sull’interesse.
- Valute: Problemi legati alla datazione delle operazioni bancarie che possono influenzare l’importo degli interessi dovuti.
- Violazione del Ius Variandi: Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte della banca senza il consenso del cliente.
- Illegittimità degli Addebiti: Addebiti non giustificati nei conti anticipi o in altri strumenti finanziari.
Mutui, Leasing, Finanziamenti e Cessioni del Quinto:
- Usura Originaria e Sopravvenuta: Tassi inizialmente usurari o che diventano tali a seguito di variazioni.
- Tassi Floor e Costi Occulti: Clausole e costi non trasparenti che possono influire sulla valutazione del carico finanziario del cliente.
- Indeterminatezza: Clausole contrattuali non chiare o incomplete che possono influire sulla validità dell’accordo.
Provvisoria esecutorietà del credito: Perché un credito possa essere considerato esecutivo, deve essere certo, liquido ed esigibile. Questo significa che l’importo del credito deve essere definito chiaramente, disponibile senza la necessità di ulteriori calcoli o condizioni, e legalmente reclamabile.
Opposizione e verifica delle anomalie: La strategia difensiva più efficace contro queste anomalie è la contestazione dei requisiti del credito. Una perizia econometrica bancaria può rivelare anomalie e supportare la contestazione legale. Gli obiettivi di tale opposizione possono includere la riduzione del debito, il riconoscimento del cliente come creditore, la definizione della posizione debitoria a saldo e stralcio, e il blocco temporaneo delle azioni della banca.
Documentazione necessaria per la valutazione delle anomalie:
- Affidamenti Bancari: Contratto di apertura di credito, estratti conto.
- Mutui: Atto notarile, piano di ammortamento.
- Leasing e Finanziamenti: Contratti pertinenti e documenti di sintesi.
Questa panoramica normativa e procedurale serve a guidare i debitori e i loro legali nella gestione e nella contestazione delle anomalie bancarie, offrendo una base per azioni legali informate e strategiche
Si può fare opposizione a un decreto ingiuntivo?
Uno dei primi interrogativi che si pone chi riceve notifica di un decreto ingiuntivo è se ci si possa opporre o meno al pagamento imposto. La legislatura italiana prevede effettivamente la possibilità di fare opposizione a un decreto; in questo caso si procede a un atto di citazione.
In altre parole, il debitore ha la possibilità di opporsi, intentando una vera e propria causa nei confronti del creditore. Esistono però delle clausole ben determinate che regolamentano questa forma di opposizione e che devono essere rispettate.
La più importante però è senz’altro la finestra temporale massima concessa al debitore per impugnare il decreto. La legge infatti stabilisce un termine massimo di 40 giorni, dopodiché il debitore non avrà più nessuna possibilità di rivalersi e dovrà necessariamente pagare la somma dovuta al creditore, pena l’espropriazione dei beni contesi tramite pignoramento esecutivo.
L’opposizione si traduce inoltre in un autentico atto di comparizione in tribunale che deve essere comunicato allo stesso ufficiale giudiziario incaricato del decreto ingiuntivo in essere (si veda oltre). La richiesta andrà avanzata obbligatoriamente presso l’effettivo domicilio o la residenza del debitore, e dovrà essere corredata dai motivi di opposizione e dalle eventuali testimonianze a favore degli stessi.
I motivi dell’opposizione a un decreto ingiuntivo
Un altro aspetto fondamentale dell’opposizione a un decreto ingiuntivo sono le cause per cui il debitore si oppone al pagamento sanzionato. Non tutte le motivazioni sono infatti riconosciute ugualmente valide ai fini legali.
In generale si tende a far ricadere i motivi dell’opposizione in due ambiti di interesse principali; il merito da parte del debitore o eventuali irregolarità procedurali riscontrate nell’iter giudiziario.
Le cause legate al merito sono quelle situazioni in cui il debitore testimonia, con prove materiali, di aver già provveduto al pagamento o di aver ottemperato diversamente al proprio debito nei confronti del creditore. Anche laddove il pagamento risulti in prescrizione sarà riconosciuta la causa di merito.
Al contrario le irregolarità procedurali subentrano quando la difesa del debitore riscontri effettive inadempienze nel procedimento creditizio.
Per esempio, nel caso in cui la somma da versare non sia corrispondente al vero o ci siano state delle mancanze di qualunque genere nella comunicazione del decreto (si veda anche opposizione tardiva, più avanti) o negli atti.
È in questo caso che entra in gioco nuovamente l’importanza di affidare il decreto ingiuntivo nelle mani di uno studio legale di consolidata esperienza; eventuali discrepanze negli atti risulterebbero infatti perlopiù incomprensibili a un soggetto debitore che non disponga di adeguate competenze in ambito legale.
Il Professionista provvederà ad un’attenta esamina della documentazione degli atti e prenderà nota di qualsiasi incongruenza valida ai fini di un’opposizione al decreto.
Opposizione a un decreto ingiuntivo: il termine di 40 giorni
Abbiamo visto che il termine di 40 giorni è la clausola fondamentale quando si parla di fare opposizione a un decreto ingiuntivo. Attenzione, però; il termine di 40 giorni non va inteso come un assoluto categorico.
Il giudice, infatti, potrebbe disporre un limite temporale differente in base a diversi elementi, quali ad esempio l’ammontare del debito, eventuali recidive da parte del debitore o per ragioni affini. Si tratta però di casi speciali che vanno valutati a parte.
Ne emerge che, una volta ricevuta la notifica di decreto ingiuntivo, è fondamentale muoversi nel minor tempo possibile per sapere quali vincoli temporali sono previsti per il caso in esame e presentare subito la richiesta di opposizione.
Soprattutto è fondamentale considerare, fra i termini previsti, anche la presenza di giorni festivi; per esempio, una domanda presentata il lunedì successivo alla data di scadenza dei quaranta giorni, fissata per il sabato, non sarà ritenuta valida ai fini di un’istanza di opposizione.
Dal punto di vista legale, infatti, il sabato è considerato a tutti gli effetti una giornata lavorativa in piena regola. Più controverso, invece, il caso della domenica; in questo caso – e solo in questo caso – la durata dei 40 giorni viene estesa al giorno lavorativo immediatamente successivo, cioè il lunedì.
Opposizione a un decreto ingiuntivo tardiva; cos’è e come funziona?
Sarà capitato di sentire parlare di “opposizione tardiva”, un termine che può dare adito a qualche equivoco. Stabilito che il termine massimo generale per presentare la notifica non può superare i 40 giorni, l’opposizione tardiva può effettivamente essere richiesta dopo questo limite.
In questo caso però vigono dei termini ancora più precisi e circoscritti. In altre parole, il debitore può presentare richiesta di opposizione tardiva solo e soltanto laddove non gli sia giunta comunicazione tempestiva del decreto ingiuntivo in essere.
Ovviamente tale mancanza andrà provata e dimostrata in sede legale. Le ragioni per cui il debitore risulta all’oscuro del decreto ingiuntivo mosso contro la sua persona possono essere diverse; ad esempio, una qualsiasi forma di trasmissione irregolare non imputabile al debitore stesso (come sarebbero invece un cambio di utenza telefonica di cui non sia stato comunicato preventivamente il creditore e/o l’ufficiale giudiziario, o un malfunzionamento del citofono).
Le cause possono anche essere dovute a forza maggiore, basti pensare ad una circostanza in cui il decreto viene comunicato all’indirizzo di domicilio mentre il debitore è ricoverato in ospedale.
Come specificato, il debitore dovrà dare prova delle cause intervenute a impedire la corretta comunicazione del decreto ingiuntivo e presentare domanda di opposizione tardiva entro e non oltre il termine categorico di 10 giorni dalla registrazione dell’atto esecutivo. Scaduto questo termine non sarà più possibile presentare alcuna istanza di opposizione.
Per quanto riguarda la procedura e l’iter giudiziario si fa riferimento in toto a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in merito all’opposizione nei termini previsti a norma di legge.
Quali sono i termini a comparire quando si presenta opposizione a un decreto ingiuntivo?
I termini a comparire sono i giorni effettivi che separano la comunicazione di un’udienza e la data in cui è prevista l’udienza stessa.
In altre parole, di fronte a una notifica di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dovrà stabilire una nuova convocazione i cui termini a comparire non possono essere inferiori a 30 giorni dalla scadenza.
Laddove questi termini non siano rispettati, l’opposizione potrebbe essere dichiarata invalida.
Fino a una decina di anni fa, questi termini erano generalmente dimezzati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. A partire dal 2011 tuttavia la Legge n. 218 ha apportato delle profonde modifiche in questo senso, stabilendo che il dimezzamento dei termini è valido solo e solamente nella situazione in cui sia stato il debitore a imporre al creditore un termine diverso da quanto prescritto dalla legislatura.
In questo caso il debitore dovrà iscrivere ufficialmente la causa depositandone gli atti nel giro di cinque giorni dalla comunicazione dei termini a comparire. Il creditore, per contro, disporrà di una finestra di tempo più ampia, pari ai 10 giorni che intercorrono prima dell’udienza vera e propria.
Il ruolo del giudice di pace nelle opposizioni a decreti ingiuntivi
L’ufficiale giudiziario incaricato dell’iter trasmette la richiesta di opposizione, con annessa documentazione e in conformità dei requisiti previsti, al giudice di pace.
Il ruolo del giudice è in primo luogo quello di valutare se effettivamente sussistano le condizioni per cui il debitore ha diritto a contestare il decreto.
Di fatto, l’opposizione a un decreto si traduce in un vero e proprio processo inverso dove è il debitore a rivendicare i suoi diritti e motivare le cause che hanno di fatto impedito il pagamento del debito, mentre il creditore è tenuto a dare la controprova della validità delle proprie richieste.
Come è facile intuire, il giudice di pace deve necessariamente essere lo stesso che ha in carico il decreto ingiuntivo; la legge non prevede infatti alcun tipo di deroga in questo contesto. Analogo discorso vale anche per l’ufficiale giudiziario che dovrà dare notifica della citazione a comparire in seguito all’opposizione al decreto iniziale.
L’iter processuale che fa seguito a un’opposizione a decreto ingiuntivo va tuttavia considerato come una causa a sé stante dal decreto stesso.
Il giudice di pace avrà quindi piena facoltà di scegliere se portare avanti contemporaneamente i due contenziosi o sospendere temporaneamente la causa iniziale, al fine di deliberare solo ad avvenuta conclusione del ricorso per opposizione.
Si può fare opposizione a un decreto ingiuntivo in ambito di lavoro?
Un altro quesito molto comune riguarda le opposizioni a decreti ingiuntivi subentrati in un contesto di lavoro.
In questo caso, come in qualsiasi altra istanza di ricorso, la Corte di Cassazione stabilisce chiaramente che la domanda di opposizione debba essere inoltrata entro il limite tassativo di 40 giorni dalla comunicazione del decreto, pena la decadenza della stessa.
I decreti ingiuntivi nell’ambito lavorativo sono quelli in cui non risultino regolarmente pagati i crediti previsti dalla normativa dell’INPS (ad esempio i contributi pensionistici), oppure altri crediti di lavoro spettanti.
In questo caso sarà fondamentale che la notifica di decreto ingiuntivo (o la richiesta di opposizione allo stesso) non venga semplicemente trasmessa per posta ma depositata in cancelleria; diversamente non sarà riconosciuta valida ai fini legali.
Inoltre, quando si parla di opposizione a un decreto ingiuntivo in ambito di lavoro, la legge non prevede alcun tipo di obbligo di conciliazione fra le due parti in causa, come stabilito dall’articolo 410 del Codice Civile.
Opposizione a decreto ingiuntivo; il formulario di base
Quali campi deve avere il formulario di base per richiedere l’opposizione a un decreto ingiuntivo e come è organizzato questo documento? Precisiamo – laddove ce ne fosse bisogno – che queste sono solamente linee guida indicative e che tutte le informazioni del caso verranno fornite dallo Studio Legale al momento di inoltrare la richiesta di opposizione.
Il formulario è diviso in quattro aree principali. Le prime due dovranno indicare :
- Tribunale di riferimento e/o la persona del giudice di pace incaricato dell’udienza ;
- Autocertificazione dei dati personali, comprensivi di residenza e domicilio, del debitore e/o dello Studio Legale incaricato di rappresentarlo.
Le due successive riguardano Premesse e Motivi :
- La sezione dedicata alle Premesse riepiloga le informazioni relative al decreto ingiuntivo iniziale; non soltanto la data di convocazione, la data di emissione e il numero di protocollo dell’istanza ma anche i dati delle parti in causa e la somma oggetto di contenzioso.
- La sezione dedicata ai Motivi, dove vengono riportati con dovizia di particolari le motivazioni e le cause che hanno spinto il debitore a presentare domanda di opposizione.
A quest’ultima sezione del formulario saranno allegate anche eventuali testimonianze quali:
- Trascrizione di verbali ;
- Documentazione fiscale;
- Relazioni dello Studio Legale o eventuali perizie.
Segue la Citazione a comparire, con i relativi termini di comparizione e le eventuali conseguenze di una procedura in contumacia.
Seguono le conclusioni di rito del formulario, con il deposito degli allegati, il riepilogo delle obiezioni e le dichiarazioni relative al costo complessivo del contenzioso.
In calce verrà poi inserita la relazione di notifica del decreto alle parti interessate.